Articolo 518 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

Pubblicazione della sentenza

Dispositivo

La condanna per alcuno dei delitti preveduti dagli articoli [501], [514], [515], [516] e [517] importa la pubblicazione della sentenza [36] (1).

Note

(1) Secondo la giurisprudenza, tale pena accessoria troverebbe applicazione anche nel caso si sia verificato il tentativo (art. 56) di un dei reati tassativamente indicati.

Massime giurisprudenziali (2)

1Cass. pen. n. 24190/2005

La pubblicazione della sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 515 c.p. (frode nell'esercizio del commercio), prevista dall'art. 518 c.p., va disposta anche con riferimento all'ipotesi del tentativo, atteso che la disposizione de qua, come quella di cui all'art. 36 c.p., non differenzia quest'ultimo dal reato consumato.(Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 24190 del 24 maggio 2005)

2Cass. pen. n. 2196/1996

La condanna per il delitto di frode in commercio importa la pena accessoria della pubblicazione della sentenza e dell'interdizione da una professione o arte, in applicazione degli artt. 30, 31 e 518 c.p. Tali pene vanno inflitte anche con riferimento all'ipotesi del tentativo, poiché le predette norme non differenziano quest'ultimo dal reato consumato.(Cassazione penale, Sez. III, ordinanza n. 2196 del 17 settembre 1996)