Articolo 579 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

Omicidio del consenziente

Dispositivo

Note

(1) Affinché possa dirsi integrato il reato in esame il consenso della vittima deve essere personale ed effettivo, quindi serio, esplicito e non equivoco. Deve poi essere valido e senza riserve, può essere dato con qualsiasi forma purché sia incondizionato e deve sussistere sino al momento in cui viene commesso il fatto, essendo tale consenso revocabile in qualsiasi momento.

(2) Viene in tali casi riconosciuta una presunzione assoluta di invalidità del consenso, che giustifica l'applicabilità della disciplina comune dell'omicidio.

Massime giurisprudenziali (9)

1Cass. pen. n. 26015/2023

2Cass. pen. n. 747/2018

3Cass. pen. n. 12928/2015

4Cass. pen. n. 43954/2010

5Cass. pen. n. 32851/2008

6Cass. pen. n. 13410/2008

7Cass. pen. n. 3147/1998

8Cass. pen. n. 2501/1990

9Cass. pen. n. 1155/1970