Articolo 580 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

Istigazione o aiuto al suicidio

Dispositivo

Note

(1) L'agevolazione può avvenire anche per omissione, se in capo all'agente vi è un obbligo giuridico di impedire l'evento.

(2) La dottrina è divisa a proposito della morte e delle lesioni gravi o gravissime del suicida, che da alcuni autori sono considerate evento del reato, mentre altri le ritengono condizioni obiettive di punibilità (v.44).

(3) Si tratta di circostanze oggettive in quanto attinenti alle condizioni della persona offesa, quindi si comunicano a tutti i compartecipi ex art. 118.

(4) La Corte Costituzionale, con sentenza 25 settembre - 22 novembre 2019, n. 242, ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 580 del codice penale, nella parte in cui non esclude la punibilità di chi, con le modalità previste dagli artt. 1 e 2 della legge 22 dicembre 2017, n. 219 (Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento) - ovvero, quanto ai fatti anteriori alla pubblicazione della presente sentenza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, con modalità equivalenti nei sensi di cui in motivazione -, agevola l'esecuzione del proposito di suicidio, autonomamente e liberamente formatosi, di una persona tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale e affetta da una patologia irreversibile, fonte di sofferenze fisiche o psicologiche che ella reputa intollerabili, ma pienamente capace di prendere decisioni libere e consapevoli, sempre che tali condizioni e le modalità di esecuzione siano state verificate da una struttura pubblica del servizio sanitario nazionale, previo parere del comitato etico territorialmente competente".

Massime giurisprudenziali (7)

1Cass. pen. n. 17965/2024

2Cass. pen. n. 26015/2023

3Cass. pen. n. 48360/2018

4Cass. pen. n. 57503/2017

5Cass. pen. n. 22782/2010

6Cass. pen. n. 3924/2007

7Cass. pen. n. 3147/1998