Articolo 583 bis Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili

Dispositivo

(1)Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, cagiona una mutilazione degli organi genitali femminili è punito con la reclusione da quattro a dodici anni. Ai fini del presente articolo, si intendono come pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili la clitoridectomia, l'escissione e l'infibulazione e qualsiasi altra pratica che cagioni effetti dello stesso tipo (2).

Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, provoca, al fine di menomare le funzioni sessuali, lesioni agli organi genitali femminili diverse da quelle indicate al primo comma, da cui derivi una malattia nel corpo o nella mente (3), è punito con la reclusione da tre a sette anni. La pena è diminuita fino a due terzi se la lesione è di lieve entità.

La pena è aumentata di un terzo quando le pratiche di cui al primo e al secondo comma sono commesse a danno di un minore ovvero se il fatto è commesso per fini di lucro.

La condanna ovvero l'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo [444] del codice di procedura penale per il reato di cui al presente articolo comporta, qualora il fatto sia commesso dal genitore o dal tutore, rispettivamente (4):

Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì quando il fatto è commesso all'estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia, ovvero in danno di cittadino italiano o di straniero residente in Italia. In tal caso, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della giustizia.

Note

(1) Tale articolo è stato aggiunto dall’art. 6, comma 1, della l. 9 gennaio 2006, n. 7.

(2) Tra le condotte che cagionano "effetti dello stesso tipo" rientrano quelle pratiche che determinano comunque una menomazione in concreto dell'organo genitale. Se infatti si trattasse di lesione verrebbe a richiamarsi il comma secondo di tale articolo.

(3) Si tratta di lesioni che, affinché possa dirsi integrato il reato, devono sia essere poste in essere al fine specifico di limitare la vita sessuale della donna sia ne deve derivare una malattia nel copro e nella mente, come previsto in materia di lesioni ex art582, di cui dunque tale disposizione rappresenta un'ipotesi speciale.

(4) Tale comma è stato inserito dall'art. 4, della l. 1 ottobre 2012, n. 172, che ha ratificato la Convenzione di Lanzarote del 2007 per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale.

(5) Il riferimento alla responsabilità genitoriale, che ha sostituito il precedente concetto di potestà genitoriale, è stato aggiunto dall'’art. 93, comma 1, lett. s), del d.lgs. 28 dicembre 2013, n. 154.

Massime giurisprudenziali (1)

1Cass. pen. n. 37422/2021

Non è invocabile il principio della c.d. ignoranza inevitabile della legge, introdotto dalla Corte cost. con la sentenza n. 364/1988 in sede di dichiarazione di incostituzionalità dell'art. 5 c.p., da parte dello straniero extracomunitario che abbia sottoposto i propri figli a pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (reato previsto dall'art. 583-bis, c.p.), non potendosi tener conto dell'asserita sicura inferiorità dovuta alle condizioni soggettive, rappresentate dalla inadeguata conoscenza della lingua e della cultura italiana, dall'essere da poco tempo in Italia, conseguendone la scarsa integrazione nel contesto sociale italiano, dal basso livello di scolarizzazione anche nel proprio paese di origine, dalla mancata sanzionabilità delle pratiche di mutilazione genitale e dalla millenaria "cultura" di queste presente nel paese d'origine, avendole lei stessa subite.(Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 37422 del 2 luglio 2021)