Articolo 583 bis Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili

Dispositivo

Note

(1) Tale articolo è stato aggiunto dall’art. 6, comma 1, della l. 9 gennaio 2006, n. 7.

(2) Tra le condotte che cagionano "effetti dello stesso tipo" rientrano quelle pratiche che determinano comunque una menomazione in concreto dell'organo genitale. Se infatti si trattasse di lesione verrebbe a richiamarsi il comma secondo di tale articolo.

(3) Si tratta di lesioni che, affinché possa dirsi integrato il reato, devono sia essere poste in essere al fine specifico di limitare la vita sessuale della donna sia ne deve derivare una malattia nel copro e nella mente, come previsto in materia di lesioni ex art582, di cui dunque tale disposizione rappresenta un'ipotesi speciale.

(4) Tale comma è stato inserito dall'art. 4, della l. 1 ottobre 2012, n. 172, che ha ratificato la Convenzione di Lanzarote del 2007 per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale.

(5) Il riferimento alla responsabilità genitoriale, che ha sostituito il precedente concetto di potestà genitoriale, è stato aggiunto dall'’art. 93, comma 1, lett. s), del d.lgs. 28 dicembre 2013, n. 154.

Massime giurisprudenziali (1)

1Cass. pen. n. 37422/2021