Articolo 583 ter Codice Penale
(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)
Pena accessoria
Dispositivo
(1)La condanna contro l'esercente una professione sanitaria per taluno dei delitti previsti dall'articolo [583] importa la pena accessoria dell'interdizione dalla professione da tre a dieci anni. Della sentenza di condanna è data comunicazione all'Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri (2).
Note
(1) Tale articolo è stato aggiunto dall’art. 6, comma 1, della l. 9 gennaio 2006, n. 7.
(2) Si tratta di una pena interdittiva di carattere speciale, in quanto è prevista una durata maggiore di quella che si sarebbe avuto applicando i principi comuni in materia di interdizione (v. artt.30 e37).