Articolo 583 quinquies Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

Deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso

Dispositivo

(1)Chiunque cagiona ad alcuno lesione personale dalla quale derivano la deformazione o lo sfregio permanente del viso è punito con la reclusione da otto a quattordici anni (2).

La condanna ovvero l'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo [444] del Codice di procedura penale per il reato di cui al presente articolo comporta l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela e all'amministrazione di sostegno (2).

Note

(1) Tale disposizione è stata inserita dall'art. 12 comma 1 della L. 19 luglio 2019 n. 69.

(2) La Corte costituzionale, con sentenza 20 maggio 2025, n. 83 (in G.U. 25/06/2025 n. 26) hadichiarato:1) l'illegittimità costituzionale dell'art. 583-quinquies, primo comma, del codice penale, inserito dall'art. 12,comma 1, della legge 19 luglio 2019, n. 69 (Modifiche al codicepenale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materiadi tutela delle vittime di violenza domestica e di genere), nellaparte in cui non prevede che la pena da esso comminata è diminuitain misura non eccedente un terzo quando per la natura, la specie, imezzi, le modalità o circostanze dell'azione, ovvero per laparticolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti dilieve entità;2) l'illegittimità costituzionale dell'art. 583-quinquies, secondo comma, cod. pen., nella parte in cui dispone«comporta l'interdizione perpetua», anziché «può comportarel'interdizione».

Massime giurisprudenziali (4)

1Cass. pen. n. 6401/2024

In tema di lesioni personali, sussiste continuità normativa tra la circostanza aggravante della "deformazione" o dello "sfregio permanente al viso", abrogata dall'art. 12, legge 19 luglio 2019, n. 69, e il delitto di deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso.(Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 6401 del 23 gennaio 2024)

2Cass. pen. n. 7728/2023

L'art. 583-quinquies cod. pen. costituisce reato comune sia quanto all'autore del reato che alla persona offesa, essendo la trasformazione della circostanza aggravante di cui all'art. 583, comma 2, n. 4, cod. pen. in fattispecie autonoma di reato funzionale in generale ad un trattamento di maggior rigore, ulteriormente aggravato dall'art. 585 cod. pen. per i casi riconducibili alla violenza domestica e di genere, in coerenza con le esigenze di maggiore tutela richieste dalla Convenzione di Istanbul dell'11 maggio 2011, ratificata con legge 27 giugno 2013, n. 77.–In tema di reati contro la vita e l'incolumità individuale, l'art. 583-quinquies c.p. - introdotto dall'art. 12, comma 1, della L. n. 69/2019 relativa alle "Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere" - costituisce reato comune sia quanto all'autore del reato che alla persona offesa, secondo l'interpretazione letterale e sistematica della disposizione di nuovo conio, essendo la trasformazione della circostanza aggravante di cui all'art. 583, comma 2, n. 4, c.p. in fattispecie autonoma di reato funzionale in generale ad un trattamento di maggior rigore, ulteriormente aggravato dall'art. 585 c.p. per i casi riconducibili alla violenza domestica e di genere, in coerenza con le esigenze di maggiore tutela richieste dalla Convenzione di Istanbul dell'11 maggio 2011, ratificata con L. 27 giugno 2013, n. 77.(Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 7728 del 1 dicembre 2023)

3Cass. pen. n. 18894/2023

In tema di lesioni gravissime, la valutazione circa la sussistenza dell'aggravante dello sfregio permanente, inteso come turbamento irreversibile dell'armonia e dell'euritmia delle linee del viso, compete al giudice di merito, chiamato ad esprimere un giudizio che non richiede speciali competenze tecniche, perché ancorato al punto di vista di un osservatore comune, di gusto normale e di media sensibilità, e pertanto tale giudizio non risulta sindacabile in sede di legittimità ove sia sorretto da adeguata motivazione che non manifesti evidenti illogicità o contraddittorietà nel percorso attraverso il quale si è giunti alla qualificazione del fatto. Tuttavia, quando vi è stato un accertamento tecnico sulla tipologia e sulle conseguenze delle lesioni, esso non può essere trascurato nella dinamica valutativa ove la rappresentazione - tecnica - di esse si risolva in una sorta di fotografia descrittiva che dà conto in maniera puntuale dell'impatto visivo delle ripercussioni evidenziandone anche i risvolti funzionali sull'estetica del volto. In altri termini la valutazione del perito non sostituisce quella del giudice a cui è demandato il giudizio in questione, che non è di tipo strettamente tecnico involgendo piuttosto il gusto normale e la media sensibilità dell'osservatore comune, ma non per questo la valutazione del perito non può essere considerata nella formazione di quel giudizio che deve pur sempre tendere ad interpretare l'aspetto emozionale e sensitivo oggettivizzandolo nell'uomo medio.(Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 18894 del 19 aprile 2023)

4Cass. pen. n. 22625/2023

Il reato di deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso (art. 583-quinquies c.p.), pur muovendo dall'intento legislativo di predisporre una più ampia tutela per le vittime di "violenza domestica o di genere", non ha inteso limitarle solo a tali soggetti, tanto che, per la lesione comportante uno sfregio permanente al viso, consapevolmente ha introdotto una nuova norma di tutela, per tale gravissima lesione, per chiunque ne fosse rimasto vittima.(Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 22625 del 5 aprile 2023)