Articolo 583 quater Codice Penale
(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)
Lesioni personali a un pubblico ufficiale in servizio di ordine
Dispositivo
(1)Nell'ipotesi di lesioni personali cagionate a un ufficiale o agente di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni, si applica la reclusione da due a cinque anni. In caso di lesioni gravi o gravissime, la pena è, rispettivamente, della reclusione da quattro a dieci anni e da otto a sedici anni (2) (5).
Nell'ipotesi di lesioni cagionate al personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria nell'esercizio o a ca usa delle funzioni o del servizio, nonché a chiunque svolga attività ausiliarie di cura, assistenza sanitaria o soccorso, funzionali allo svolgimento di dette professioni e servizi di sicurezza complementare in conformità alla legislazione vigente, nell'esercizio o a causa di tali attività, si applica la reclusione da due a cinque anni. In caso di lesioni personali gravi o gravissime si applicano le pene dì cui al comma primo, secondo periodo (3) (4) (5).
Le disposizioni del primo comma si applicano anche se uno dei fatti ivi indicati è commesso in occasione di manifestazioni sportive nei confronti degli arbitri o degli altri soggetti che assicurano la regolarità tecnica delle stesse (6).
Note
(1) Tale articolo è stato aggiunto dall'art. 7, del d.l. 8 febbraio 2007, n. 8, convertito in legge, con modificazioni, con l. 4 aprile 2007, n. 41.
(2) Si tratta di aggravanti special i rispetto a q uelle previste ex art. 61, n. 10 e ex art. 583.
(3) Comma modificato, così come la rubrica del presente articolo, dal D.L. 30 marzo 2023, n. 34, convertito con modificazioni dalla L. 26 mag gio 2023, n. 56.
(4) Il comma 2 è stato nuovamente modificato dall'art. 1, comma 01 del D.L. 1 ottobre 2024, n. 137, convertito con modificazioni dalla L. 18 novembre 2024, n. 171.
(5) Il D.L. 11 aprile 2025, n. 48 ha disposto (con l'art. 20, comma 1, lettera a)) la modifica dell'art. 583-quater, comma 1; (con l'art. 20, comma 1, lettera b)) la modifica dell'art. 583-quater, comma 2; (con l'art. 20, comma 1, lettera c)) la modifica dell'art. 583-quater rubrica.
(6) Il D.L. 30 giugno 2025, n. 96, convertito con modificazioni dalla L. 8 agosto 2025, n. 119, ha disposto (con l'art. 15, comma 1, lettera a)) la modifica dell'art. 583-quater, rubrica; (con l'art. 15, comma 1, lettera b)) l'introduzione di un comma in fine all'art. 583-quater.
Massime giurisprudenziali (1)
1Cass. pen. n. 3117/2023
In tema di delitti contro la persona, la fattispecie di cui all'art. 583-quater, comma primo, cod. pen. è ipotesi autonoma di reato e non circostanza aggravante ad effetto speciale del reato di lesioni personali, in quanto tipizzata per specialità rispetto a quest'ultimo, richiedendo quali elementi costitutivi una particolare qualità della persona offesa (pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico) e un collegamento funzionale e spazio-temporale tra l'azione lesiva e l'esercizio di tale qualifica "in occasione di manifestazioni sportive".(Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 3117 del 29 novembre 2023)