Articolo 593 bis Codice Penale
(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)
Interruzione colposa di gravidanza
Dispositivo
Chiunque cagiona a una donna per colpa l'interruzione della gravidanza è punito con la reclusione da tre mesi a due anni. Chiunque cagiona a una donna per colpa un parto prematuro è punito con la pena prevista dal primo comma, diminuita fino alla metà. Nei casi previsti dal primo e dal secondo comma, se il fatto è commesso con la violazione delle norme poste a tutela del lavoro la pena è aumentata (1).
Note
(1) Il presente articolo è stato inserito dall'art. 2 del D. Lgs. 01/03/2018, n. 21 concernente "Disposizioni di attuazione del principio di delega della riserva di codice nella materia penale a norma dell'articolo 1, comma 85, lettera q), della legge 23 giugno 2017, n. 103", con decorrenza dal 06/04/2018.
Massime giurisprudenziali (2)
1Cass. pen. n. 45719/2022
In tema di mezzi di prova, nei procedimenti penali aventi ad oggetto la responsabilità sanitaria (nella specie, per interruzione colposa di gravidanza), la nomina di un solo perito, anziché di un collegio, in violazione dell'art. 15, comma 1, legge 8 marzo 2017, n. 24, non è causa di nullità dell'elaborato peritale, in quanto non espressamente prevista, né incide sulla sua affidabilità, risultando esso comunque idoneo a offrire al giudice le conoscenze scientifiche necessarie per una compiuta valutazione dei fatti oggetto di giudizio.(Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 45719 del 9 novembre 2022)
2Cass. pen. n. 11703/2021
Il reato di procurato parto prematuro è integrato dalla condotta colposa che, comportando l'interruzione del normale e completo ciclo fisiologico della gravidanza, determini pericolo per la salute della gestante o del nascituro, senza che assuma rilevanza la distinzione tra parto prematuro e parto pretermine.(Cassazione penale, Sez. IV, sentenza n. 11703 del 29 gennaio 2021)