Articolo 593 ter Codice Penale
(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)
Interruzione di gravidanza non consensuale
Dispositivo
Chiunque cagiona l'interruzione della gravidanza senza il consenso della donna è punito con la reclusione da quattro a otto anni. Si considera come non prestato il consenso estorto con violenza o minaccia ovvero carpito con l'inganno.
La stessa pena si applica a chiunque provochi l'interruzione della gravidanza con azioni dirette a provocare lesioni alla donna.
Detta pena è diminuita fino alla metà se da tali lesioni deriva l'acceleramento del parto.
Se dai fatti previsti dal primo e dal secondo comma deriva la morte della donna si applica la reclusione da otto a sedici anni; se ne deriva una lesione personale gravissima si applica la reclusione da sei a dodici anni; se la lesione personale è grave quest'ultima pena è diminuita.
Le pene stabilite dai commi precedenti sono aumentate se la donna è minore degli anni diciotto (1).
Le pene stabilite dai commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà quando il fatto è commesso come atto di odio o di discriminazione o di prevaricazione o come atto di controllo o possesso o dominio in quanto donna, o in relazione al rifiuto della donna di instaurare o mantenere un rapporto affettivo o come atto di limitazione delle sue libertà individuali (2).
Note
(1) Il presente articolo è stato inserito dall'art. 2 del D. Lgs. 01/03/2018, n. 21 concernente "Disposizioni di attuazione del principio di delega della riserva di codice nella materia penale a norma dell'articolo 1, comma 85, lettera q), della legge 23 giugno 2017, n. 103", con decorrenza dal 06/04/2018.
(2) Comma aggiunto dall'art. 1, comma 1, lettera e) della L. 2 dicembre 2025, n. 181.
Massime giurisprudenziali (1)
1Cass. pen. n. 19596/2024
In relazione al delitto ex art. 593-ter, comma 1, c.p., si verte in tema di reato comune di evento, per il quale è richiesto il dolo generico di cagionare l'interruzione della gravidanza in assenza del consenso della donna. L'assenza di consenso, perché estorto con violenza, minaccia o carpito con l'inganno, deve sostanziarsi in una verifica della volontà della donna e dell'esistenza o meno del consenso rispetto al momento in cui l'intervento viene eseguito, cosicché in tale prospettiva hanno rilievo gli eventi anteriori e successivi all'intervento medesimo.(Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 19596 del 2 febbraio 2024)