Articolo 611 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

Violenza o minaccia per costringere a commettere un reato

Dispositivo

Note

(1) Parimenti alla violenza privata ex art. 610 di cui tale delitto costituisce un'ipotesi speciale, la violenza è qui un concetto ampio, comprensivo anche della violenza diretta alle cose o a soggetti diversi diversi dalla vittima. Ugualmente anche la minaccia comprende un ventaglio applicativo molto ampio, che prescinde quindi dal tipo di mezzi utilizzati o dal grado della minaccia stessa.

(2) Essendo anticipata la soglia della consumazione del reato alla minaccia o violenza e non quindi al verificarsi dell'effetto di tale costringimento, non si ritiene necessario per integrare la fattispecie in esame che il reato indotto sia stato materialmente commesso.

Massime giurisprudenziali (20)

1Cass. pen. n. 15441/2021

2Cass. pen. n. 33703/2021

3Cass. pen. n. 34318/2015

4Cass. pen. n. 30570/2011

5Cass. pen. n. 8131/2007

6Cass. pen. n. 4932/2006

7Cass. pen. n. 18380/2004

8Cass. pen. n. 42789/2003

9Cass. pen. n. 25711/2003

10Cass. pen. n. 4555/1997

11Cass. pen. n. 2704/1997

12Cass. pen. n. 4131/1990

13Cass. pen. n. 3909/1990

14Cass. pen. n. 13611/1989

15Cass. pen. n. 1735/1988

16Cass. pen. n. 6733/1984

17Cass. pen. n. 9436/1983

18Cass. pen. n. 5762/1983

19Cass. pen. n. 7499/1982

20Cass. pen. n. 331/1968