Articolo 616 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

Violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza

Dispositivo

Note

(1) Tale condotta viene a configurarsi a prescindere dall'effettiva lettura del contenuto della corrispondenza, essendo sufficiente che il soggetto attivo abbia preso in considerazione parte del contenuto come ad esempio quando il soggetto legge il contenuto di una lettera ponendolo in controluce, quindi senza aprire la busta.

(2) Un esempio di soppressione è rinvenibile nel caso del postino che, non avendo potuto recapitare la corrispondenza (ad esempio per a difficoltà di individuare il corretto destinatario), si libera di questa gettandola in un cassonetto.

(3) La disposizione in esame non chiarisce la nozione di giusta causa, che di conseguenza è rimandata al generico concetto di giustizia, quindi si tratta di un richiamo all'analisi che il giudice deve condurre con riguardo alla liceità sia sotto il profilo etico sia sotto quello sociale dei motivi che hanno condotto il soggetto ad compiere l'atto.

(4) La dottrina è divisa in merito alla natura di tale disposizione, trattandosi per alcuni di circostanza aggravante di carattere oggettivo, mentre per altri di un'autonoma fattispecie di reato.

(5) La dottrina ha chiarito che ogni elemento che può dirsi parte della corrispondenza deve presentare i contenuti dell'attualità, ovvero della pertinenza al momento storico in cui avviene la comunicazione, e della personalità, intesa come la determinatezza dei destinatari.

Massime giurisprudenziali (14)

1Cass. pen. n. 23158/2025

2Cass. pen. n. 7359/2023

3Cass. pen. n. 46063/2022

4Cass. pen. n. 23049/2021

5Cass. pen. n. 18284/2019

6Cass. pen. n. 12603/2017

7Cass. pen. n. 35383/2011

8Cass. pen. n. 47096/2007

9Cass. pen. n. 11360/1998

10Cass. pen. n. 8838/1997

11Cass. pen. n. 122/1995

12Cass. pen. n. 10898/1980

13Cass. pen. n. 490/1972

14Cass. pen. n. 1549/1970