Articolo 617 Codice Penale
(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)
Diffusione di riprese e registrazioni fraudolente
Dispositivo
(1)Chiunque, al fine di recare danno all'altrui reputazione o immagine, diffonde con qualsiasi mezzo riprese audio o video, compiute fraudolentemente, di incontri privati o registrazioni, pur esse fraudolente, di conversazioni, anche telefoniche o telematiche, svolte in sua presenza o con la sua partecipazione, è punito con la reclusione fino a quattro anni.
La punibilità è esclusa se la diffusione delle riprese o delle registrazioni deriva in via diretta ed immediata dalla loro utilizzazione in un procedimento amministrativo o giudiziario o per l’esercizio del diritto di difesa o del diritto di cronaca.
Il delitto è punibile a querela della persona offesa.
Note
(1) Articolo inserito dall'art. 1, D.Lgs. 29 dicembre 2017, n. 216 con decorrenza dal 26 gennaio 2018.