Articolo 617 quater Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche

Dispositivo

Note

(1) Tale articolo è stato aggiunto dall'art. 3, della l. 8 aprile 1974, n. 98, relativa alla riservatezza e della libertà e segretezza delle comunicazioni.

(2) Vi rientrano tutti i casi in cui vi è un registrazione o presa di cognizione di una connessione intersistemica tra terminali e elaboratori d dati, che non sia diretta al soggetto agente.

(3) La norma estende la punibilità delle condotte incriminate dall'art. 617.

(4) Tale comma è stato modificato dall'art. 19, comma 5, lettere a) e b), della L. 23 dicembre 2021, n. 238.

(5) La dottrina ritiene si tratti di un'autonoma fattispecie di reato, stante comunque la natura sussidiaria, confermata dalla clausola di apertura.

(6) Il comma 4 è stato modificato dall'art. 16, comma 1, lettera f) della L. 28 giugno 2024, n. 90, il quale ha disposto la modifica dell'alinea, dei numeri 1) e 2) e l'abrogazione del numero 3).

Massime giurisprudenziali (5)

1Cass. pen. n. 17814/2023

2Cass. pen. n. 29091/2015

3Cass. pen. n. 31135/2007

4Cass. pen. n. 4011/2006

5Cass. pen. n. 44362/2003