Articolo 617 ter Codice Penale
(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)
Falsificazione, alterazione o soppressione del contenuto di comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche
Dispositivo
(1)Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, forma falsamente, in tutto o in parte, il testo di una comunicazione o di una conversazione telegrafica o telefonica ovvero altera o sopprime (2), in tutto o in parte, il contenuto di una comunicazione o di una conversazione telegrafica o telefonica vera, anche solo occasionalmente intercettata, è punito, qualora ne faccia uso o lasci che altri ne faccia uso, con la reclusione da uno a quattro anni.
La pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso in danno di un pubblico ufficiale [357] nell'esercizio o a causa delle sue funzioni ovvero da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio [358] con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o servizio o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato (3).
Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa (4).
Note
(1) Tale articolo è stato aggiunto dall'art. 3, della l. 8 aprile 1974, n. 98, relativa alla riservatezza e della libertà e segretezza delle comunicazioni.
(2) Tale condotta richiede come presupposto che la conversazione sia intercettata, dal momento che se la stessa fosse disponibile per via legittima in capo all'agente, la condotta in esame non integrerebbe tale fattispecie bensì il reato di falso ex art. 485 in caso di alterazione o se vi è stata soppressione dell'art. 616, comma primo.
(3) Si tratta di due circostanze speciali ad effetto speciale che richiamano le aggravanti comuni ex art. 61, n. 9 e 11.
(4) Comma aggiunto dall'art. 3, D.Lgs. 10 aprile 2018, n. 36 con decorrenza dal 9 maggio 2018.