Articolo 617 ter Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

Falsificazione, alterazione o soppressione del contenuto di comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche

Dispositivo

Note

(1) Tale articolo è stato aggiunto dall'art. 3, della l. 8 aprile 1974, n. 98, relativa alla riservatezza e della libertà e segretezza delle comunicazioni.

(2) Tale condotta richiede come presupposto che la conversazione sia intercettata, dal momento che se la stessa fosse disponibile per via legittima in capo all'agente, la condotta in esame non integrerebbe tale fattispecie bensì il reato di falso ex art. 485 in caso di alterazione o se vi è stata soppressione dell'art. 616, comma primo.

(3) Si tratta di due circostanze speciali ad effetto speciale che richiamano le aggravanti comuni ex art. 61, n. 9 e 11.

(4) Comma aggiunto dall'art. 3, D.Lgs. 10 aprile 2018, n. 36 con decorrenza dal 9 maggio 2018.