Articolo 618 Codice Penale
(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)
Rivelazione del contenuto di corrispondenza
Dispositivo
Chiunque, fuori dai casi preveduti dall'articolo [616] (1), essendo venuto abusivamente a cognizione del contenuto di una corrispondenza [616] a lui non diretta, che doveva rimanere segreta (2), senza giusta causa (3) lo rivela, in tutto o in parte, è punito, se dal fatto deriva nocumento, con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da euro 103 a euro 516.
Il delitto è punibile a querela della persona offesa.
Note
(1) La norma si pone in rapporto di sussidiarietà con l'art. 616, perseguendo quelle condotte che si realizzano con condotte differenti da quelle incriminate dalla sopracitata norma.
(2) La dottrina ha chiarito che ogni elemento che può dirsi parte della corrispondenza deve presentare i contenuti dell'attualità, ovvero della pertinenza al momento storico in cui avviene la comunicazione, e della personalità, intesa come la determinatezza dei destinatari.
(3) La disposizione in esame non chiarisce la nozione di giusta causa, che di conseguenza è rimandata al generico concetto di giustizia, quindi si tratta di un richiamo all'analisi che il giudice deve condurre con riguardo alla liceità sia sotto il profilo etico sia sotto quello sociale dei motivi che hanno condotto il soggetto ad compiere l'atto.