Articolo 619 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

Violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza commesse da persona addetta al servizio delle poste, dei telegrafi o dei telefoni

Dispositivo

L'addetto al servizio delle poste, dei telegrafi o dei telefoni, il quale, abusando di tale qualità, commette alcuno dei fatti preveduti dalla prima parte dell'articolo [616], è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni (1).

Se il colpevole, senza giusta causa (2), rivela, in tutto o in parte, il contenuto della corrispondenza [616], è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave reato, con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da trenta euro a cinquecentosedici euro.

Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa (3).

Note

(1) Si tratta in concreto delle condotte del prendere cognizione, del sottrarre o distrarre e del distruggere o sopprimere una corrispondenza di natura epistolare, telegrafica o telefonica, informatica o telematica ovvero effettuata con ogni altra forma di comunicazione a distanza, la quale deve presentare i contenuti dell'attualità, ovvero della pertinenza al momento storico in cui avviene la comunicazione, e della personalità, intesa come la determinatezza dei destinatari.

(2) La disposizione in esame non chiarisce la nozione di giusta causa, che di conseguenza è rimandata al generico concetto di giustizia, quindi si tratta di un richiamo all'analisi che il giudice deve condurre con riguardo alla liceità sia sotto il profilo etico sia sotto quello sociale dei motivi che hanno condotto il soggetto ad compiere l'atto.

(3) Comma aggiunto dall'art. 5, D.Lgs. 10 aprile 2018, n. 36 con decorrenza dal 9 maggio 2018.

Massime giurisprudenziali (3)

1Cass. pen. n. 29832/2015

Ai fini della configurabilità del reato di distruzione di corrispondenza (nella specie commesso da addetto al servizio postale), deve considerarsi "corrispondenza" anche quella costituita da stampe inviate per posta, non in busta chiusa, a destinatari individuati, perchè oggetto della tutela apprestata dalla fattispecie incriminatrice è l'interesse all'effettivo recapito della comunicazione.(Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 29832 del 13 marzo 2015)

2Cass. pen. n. 887/1971

Soggetto attivo del reato di violazione di corrispondenza postale, telegrafica o telefonica può essere qualsiasi addetto al servizio postale, telegrafico o telefonico, indipendentemente dalle mansioni svolte. (Fattispecie in cui l'autore del reato era un addetto a servizi amministrativi dell'azienda telefonica).(Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 887 del 21 giugno 1971)

3Cass. pen. n. 838/1969

La violazione di corrispondenza, concretante una delle ipotesi previste dall'art. 619 c.p., non si realizza unicamente con la effettiva lettura della corrispondenza manomessa, essendo sufficiente a concretare l'elemento costitutivo materiale di quel reato la semplice presa di cognizione del contenuto del plico, quale si realizza con l'apertura dello stesso e con l'esame del suo contenuto, per verificarne l'esistenza eventuale di valori od altre utilità.(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 838 del 10 aprile 1969)