Articolo 624 bis Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

Furto in abitazione e furto con strappo

Dispositivo

Note

(1) Tale articolo è stato inserito dall'art. 2, comma 2, della l. 26 marzo 2001, n. 128.

(2) Si è qui codificata l'interpretazione estensiva, operata dalla giurisprudenza, dell'art. 625, comma 1, n. 1, finalizzata ad estendere l'applicabilità della norma ai fatti commessi nelle pertinenze dell'edificio e nei luoghi destinati anche solo in parte a privata dimora. Tuttavia non è stata riprodotta in tale disposizione la possibilità di configurare la fattispecie anche nel caso in cui sia realizzata durante l'abusivo trattenimento nell'edificio.

(3) Il comma secondo individua una diversa fattispecie definita furto con strappo, detto anche comunemente scippo, e richiede dunque che il fatto materiale si realizzi in un atto violento esercitato su di un oggetto, improvvisamente strappato di dosso o di mano alla vittima. Tale aspetto permette di separare il reato in esame dalle ipotesi di rapina propria, in cui la violenza si esercita sulla persona e non sulla cosa (come ad esempio nel caso in cui il soggetto dà un colpo sulla mano della vittima per farle cadere la borsetta e poi se ne impossessa, e di rapina impropria, in cui la violenza è esercitata sulla persona, dopo la sottrazione per assicurarsi il possesso della cosa (come ad esempio nel caso in cui lo scippatore, dopo aver strappato la borsetta di mano della vittima, le dia una spinta per farla cadere onde impedire che lo insegua).

(4) Comma aggiunto dalla L. 23 giugno 2017, n. 103.

(5) Tale disposizione è stata modificata dall'art. 5 comma 1 lettere a) e b) della L. 26 aprile 2019 n. 36.

(6) La Corte costituzionale, con sentenza 20 ottobre 2025, n. 173 (in G.U. 03/12/2025 n. 49) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 624-bis, comma 4, nella parte in cui non consente, nel caso del delitto di furto in abitazione, di ritenere equivalente o prevalente la circostanza attenuante prevista dall'art. 89 cod. pen., allorché concorra con l'aggravante di cui all'art. 625, primo comma, numero 2), prima parte, cod. pen.

Massime giurisprudenziali (28)

1Cass. pen. n. 3716/2023

2Cass. pen. n. 27678/2022

3Cass. pen. n. 35677/2022

4Cass. pen. n. 15639/2022

5Cass. pen. n. 37795/2021

6Cass. pen. n. 11744/2020

7Cass. pen. n. 35788/2018

8Cass. pen. n. 31345/2017

9Cass. pen. n. 38236/2016

10Cass. pen. n. 2768/2015

11Cass. pen. n. 32026/2014

12Cass. pen. n. 32830/2011

13Cass. pen. n. 10187/2011

14Cass. pen. n. 4569/2011

15Cass. pen. n. 33993/2010

16Cass. pen. n. 32093/2010

17Cass. pen. n. 30957/2010

18Cass. pen. n. 22725/2010

19Cass. pen. n. 21881/2010

20Cass. pen. n. 13582/2010

21Cass. pen. n. 37908/2009

22Cass. pen. n. 40245/2008

23Cass. pen. n. 28192/2008

24Cass. pen. n. 36606/2006

25Cass. pen. n. 34206/2006

26Cass. pen. n. 23402/2005

27Cass. pen. n. 43671/2003

28Cass. pen. n. 18810/2003