Articolo 625 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

Circostanze attenuanti

Dispositivo

(1)Nei casi previsti negli articoli [624], [624] e [625] la pena è diminuita da un terzo alla metà qualora il colpevole, prima del giudizio, abbia consentito l'individuazione dei correi o di coloro che hanno acquistato, ricevuto od occultato la cosa sottratta o si sono comunque intromessi per farla acquistare, ricevere od occultare (2).

Note

(1) Tale articolo è stato inserito dall'art. 2, comma 4, della l. 26 marzo 2001, n. 128.

(2) Si tratta di un'attenuante speciale che si trova in rapporto di specialità con la circostanza di cui all'art. 62, n. 4.

Massime giurisprudenziali (3)

1Cass. pen. n. 46069/2022

Ai fini del riconoscimento dell'attenuante prevista dall'art. 625-bis cod. pen., il giudice deve apprezzare l'utilità e la concretezza del contributo collaborativo fornito dal colpevole per individuare i complici del reato di furto, senza che la concessione della diminuente possa essere condizionata dall'esito del giudizio a carico di questi.(Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 46069 del 27 ottobre 2022)

2Cass. pen. n. 13386/2020

Ai fini del riconoscimento della circostanza attenuante ad effetto speciale di cui all'art. 625-bis cod. pen., il colpevole deve fornire un contributo collaborativo significativo per l'individuazione dei complici del furto o dei responsabili della ricettazione della cosa sottratta, la cui utilità e concretezza è rimessa al discrezionale apprezzamento del giudice.(Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 13386 del 17 dicembre 2020)

3Cass. pen. n. 17915/2018

La circostanza attenuante ad effetto speciale di cui all'art. 625-bis cod. pen. è soggetta all'ordinario giudizio di comparazione tra circostanze eterogenee di cui all'art. 69 cod. pen., non potendo essere ad essa applicato lo speciale regime di esclusione del giudizio di bilanciamento previsto dall'art. 8, d.l. 13 maggio 1991, n.152 (convertito in legge 12 luglio 1991, n.203), per i reati di stampo mafioso, che non costituisce principio generale.(Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 17915 del 20 aprile 2018)