Articolo 636 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

Introduzione o abbandono di animali nel fondo altrui e pascolo abusivo

Dispositivo

Note

(1) Non è richiesto quale presupposto del reato che l'agente sia proprietario degli animali, essendo sufficiente che di questi abbia la custodia.

(2) Tale condotta richiede il dolo specifico del pascolo anche di un solo animale, a patto che si tratti di una specie radunabile in gregge o in mandria.

(3) Si tratta di una circostanza aggravante dei delitti in esame, da alcuni autori però considerata quale autonoma fattispecie di reato.

Massime giurisprudenziali (14)

1Cass. pen. n. 23518/2024

2Cass. pen. n. 25771/2017

3Cass. pen. n. 52200/2016

4Cass. pen. n. 12802/2013

5Cass. pen. n. 44937/2010

6Cass. pen. n. 17509/2009

7Cass. pen. n. 35746/2006

8Cass. pen. n. 20287/2004

9Cass. pen. n. 2721/1982

10Cass. pen. n. 1173/1982

11Cass. pen. n. 6407/1981

12Cass. pen. n. 3588/1978

13Cass. pen. n. 158/1974

14Cass. pen. n. 1276/1972