Articolo 637 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

Ingresso abusivo nel fondo altrui

Dispositivo

Note

(1) La mancanza della necessità sottolinea l'arbitrarietà della condotta, che dunque non sarà perseguibile qualora questa sia sorretta da un'obiettiva giustificazione.

(2) Viene considerato integrato il reato in esame qualora la condotta sia posta in essere nei confronti di un fondo che risulta delimitato da cartelli di avvertimento o simili.

Massime giurisprudenziali (1)

1Cass. pen. n. 11544/2011