Articolo 637 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

Ingresso abusivo nel fondo altrui

Dispositivo

Chiunque senza necessità entra [633] (1) nel fondo altrui recinto da fosso, da siepe viva o da un altro stabile riparo (2) è punito, a querela della persona offesa, con la multa fino a euro 103.

Note

(1) La mancanza della necessità sottolinea l'arbitrarietà della condotta, che dunque non sarà perseguibile qualora questa sia sorretta da un'obiettiva giustificazione.

(2) Viene considerato integrato il reato in esame qualora la condotta sia posta in essere nei confronti di un fondo che risulta delimitato da cartelli di avvertimento o simili.

Massime giurisprudenziali (1)

1Cass. pen. n. 11544/2011

Integra il delitto di ingresso abusivo nel fondo altrui e non quello di invasione di terreni o edifici colui che a bordo del proprio veicolo transiti abusivamente, danneggiando la recinzione, attraverso il fondo altrui.(Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 11544 del 8 febbraio 2011)