Articolo 644 Codice Penale
(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)
Prescrizione del reato di usura
Dispositivo
(1)La prescrizione del reato di usura decorre dal giorno dell'ultima riscossione sia degli interessi che del capitale (2).
Note
(1) Tale articolo è stato aggiunto dall'art. 11, della l. 7 marzo 1996, n. 108.
(2) In deroga alla norma generale ex art. 158, secondo la quale il termine di prescrizione decorre dal giorno della consumazione del reato, nell'ipotesi di specie ildies a quodel termine di prescrizione è costituito dall'ultima riscossione degli interessi e del capitale.
Massime giurisprudenziali (2)
1Cass. pen. n. 26040/2025
In tema di usura, la riscossione ai sensi dell'art. 644-ter c.p. costituisce il momento ultimo dal quale decorre la prescrizione del reato ed è riferita al pagamento da parte del debitore di tutto o parte del capitale o degli interessi usurari, alla rinnovazione dei titoli o alla realizzazione del credito in sede esecutiva, ovvero al ricorso a procedure esecutive che determinano un vincolo sul patrimonio del debitore.(Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 26040 del 16 aprile 2025)
2Cass. pen. n. 45993/2007
In tema di prescrizione del reato di usura, nel caso in cui il capo di imputazione faccia riferimento ad un fatto temporale limitato, la disposizione di cui all'art. 644 ter c.p. non consente di spostare in avanti la protrazione del reato in difetto di una modifica dell'imputazione o di contestazioni suppletive. (Nella specie, all'imputato era stata contestata la commissione dei fatti «sino al mese di aprile del 1994»).(Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 45993 del 10 dicembre 2007)