Articolo 654 Codice Penale
(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)
Grida e manifestazioni sediziose
Dispositivo
Chiunque, in una riunione che non sia da considerare privata a norma del numero 3 dell'articolo [266], ovvero in un luogo pubblico, aperto o esposto al pubblico, compie manifestazioni o emette grida sediziose (1) è punito, se il fatto non costituisce reato [266] 2, [284], [303], [414], [415] (2), con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 103 a euro 619 (3).
Note
(1) Si considera sediziosa manifestazione, ad esempio, l'esposizione di bandiere o emblemi che sono simboli di sovversione sociale o di vilipendio verso lo Stato, il Governo, e le autorità.
(2) La norma ha carattere sussidiario e viene assorbita dalle fattispecieexartt.284(arruolamenti non autorizzati),285(devastazione, saccheggio e strage),286(guerra civile),414(istigazione a delinquere) e415(istigazione a disobbedire alle leggi).
(3) Si tratta di un illecito depenalizzatoexart. 45, del d.lgs. 30 dicembre 1999, n. 507.