Articolo 655 Codice Penale
(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)
Radunata sediziosa
Dispositivo
Chiunque fa parte di una radunata sediziosa di dieci o più persone è punito, per il solo fatto della partecipazione (1), con l'arresto fino a un anno.
Se chi fa parte della radunata è armato, la pena è dell'arresto non inferiore a sei mesi (2).
Non è punibile chi, prima dell'ingiunzione dell'Autorità, o per obbedire ad essa, si ritira dalla radunata (3) (4).
Note
(1) Parte della dottrina ritiene che l'espressione "per il solo fatto della partecipazione" denoti la punibilità di qualunque soggetto che prenda parte alla radunata sediziosa, sia pure in forma passiva e per mera curiosità, tuttavia la dottrina maggioritaria e la stessa giurisprudenza propendono per considerare necessario un contributo attivo del partecipe.
(2) Tale aggravante richiede la disponibilità dell'arma, ma non che il soggetto effettivamente la utilizzi.
(3) Tale esimente ha carattere soggettivo, di conseguenza ex art. 119, comma 1, opera solo nei confronti del soggetto che tiene il comportamento indicato nella norma.
(4) La disposizione in esame rimane assorbita nella fattispecie ex art. 284, mentre concorre con il delitto di danneggiamento (635) e con quello di invasione di terreni (633).
Massime giurisprudenziali (3)
1Cass. pen. n. 6347/2013
Integra il reato di adunata sediziosa la condotta di chi prenda parte ad una riunione o ad un assembramento di dieci o più persone con uno scopo prestabilito e manifesti comportamenti di ribellione e di ostilità nei confronti di chi rappresenta l'autorità e la forza della legge, con conseguente pericolo di creazione o di protrazione di uno stato di turbamento per l'ordine pubblico. (Fattispecie in cui l'imputato, munito di un megafono, dirigeva un corteo che scandiva slogan di natura intimidatoria e violenta, lanciava corpi contundenti all'indirizzo delle Forze dell'ordine ed inneggiava alla morte di un ispettore di Polizia ucciso in servizio).(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 6347 del 8 febbraio 2013)
2Cass. pen. n. 12229/1994
Posto che, in base alla sentenza della Corte costituzionale n. 15/73, per «atteggiamento sedizioso», penalmente rilevante ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 655 c.p., deve intendersi quello «che implica ribellione, ostilità, eccitazione al sovvertimento delle pubbliche istituzioni e che risulti in concreto idoneo a produrre un evento pericoloso per l'ordine pubblico», deve riguardarsi come legittima la ritenuta sussistenza delle suddette caratteristiche anche in comportamenti che costituiscano, di per sè, reati specifici (nella specie trattavasi di danneggiamento), ovvero siano addirittura privi di autonoma rilevanza penale, quando gli stessi si inquadrino in un contesto che, nell'insindacabile (se rettamente motivata) valutazione del giudice di merito, valga a farli apparire non come fine a sé stessi, ma come manifestazione, appunto, di ribellione e di ostilità a chi, in quel momento, rappresenta l'autorità e la forza della legge, con conseguente pericolo di creazione o anche solo di protrazione di uno stato di turbamento dell'ordine pubblico.(Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 12229 del 3 dicembre 1994)
3Cass. pen. n. 4860/1977
Ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 655 c.p. (radunata sediziosa), deve ritenersi sediziosa la condotta che rivela ribellione verso i pubblici poteri e verso gli organi dello Stato ai quali spetta il diritto-dovere di esercitarli. È ravvisabile, pertanto, la radunata sediziosa quando si manifesta ostilità verso la pubblica autorità e quando l'adunata stessa è tale da turbare la pacifica convivenza, senza, peraltro che occorra la sussistenza in concreto di un pericolo per l'ordine pubblico.(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 4860 del 9 aprile 1977)