Articolo 656 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

Pubblicazione o diffusione di notizie false, esagerate o tendenziose, atte a turbare l'ordine pubblico

Dispositivo

Note

(1) Per notizia si intende un annuncio o un'informazione dal contenuto in ogni caso preciso e riconoscibile, stante la non configurabilità della norma in esame in relazione a semplici dicerie.

(2) La natura sussidiaria della norma fa sì che possa essere assorbita dalle fattispecie ex artt.265(disfattismo politico),267(disfattismo economico),269(attività antinazionale del cittadino) e [501(rialzo o ribasso fraudolento di prezzi sul pubblico mercati).

Massime giurisprudenziali (2)

1Cass. pen. n. 9475/1996

2Cass. pen. n. 3967/1977