Articolo 668 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

Rappresentazioni teatrali o cinematografiche abusive

Dispositivo

Note

(1) Trattasi di illecito che può essere commesso solo da colui che recita in pubblico drammi o altre opere, ovvero dà in pubblico produzioni teatrali di qualunque genere.

(2) Il d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 8 ha depenalizzato il reato in commento.