Articolo 669 Codice Penale
(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)
Esercizio molesto dell'accattonaggio
Dispositivo
(1)Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque esercita l'accattonaggio con modalità vessatorie o simulando deformità o malattie o attraverso il ricorso a mezzi fraudolenti per destare l'altrui pietà è punito con la pena dell'arresto da tre a sei mesi e con l'ammenda da euro 3.000 a euro 6.000. È sempre disposto il sequestro delle cose che sono servite o sono state destinate a commettere l'illecito o che ne costituiscono il provento.
Note
(1) Tale articolo è stato inserito dall'art. 21 quater comma 1 del D.L. 4 ottobre 2018, convertito con modificazioni dalla L. 1 dicembre 2018, n. 132
Massime giurisprudenziali (1)
1Cass. pen. n. 29233/2024
L'esercizio molesto dell'accattonaggio è reato eventualmente abituale, potendo essere integrato tanto da un fatto singolo quanto dalla reiterazione di una pluralità di fatti omogenei, sicché, in tale ultimo caso, i termini di prescrizione decorrono dal compimento dell'ultimo atto antigiuridico, in quanto solo in tale momento cessa il pericolo di lesione dei beni tutelati dalla norma incriminatrice.(Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 29233 del 22 maggio 2024)