Articolo 675 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

Collocamento pericoloso di cose

Dispositivo

Chiunque, senza le debite cautele (1), pone o sospende cose che, cadendo in un luogo di pubblico transito, o in un luogo privato ma di comune o di altrui uso, possano offendere o imbrattare o molestare persone, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 103 a euro 619 (2).

Note

(1) Trattasi di fattispecie colposa, dal momento che la condotta deve realizzarsi in assenza di un comportamento diligente.

(2) Tale disposizione è stata depenalizzata ex art. 50, del d.lgs. 30 dicembre 1999, n. 507.

Massime giurisprudenziali (3)

1Cass. pen. n. 8102/2002

Non integra la fattispecie di cui all'art. 674 c.p. la propagazione di onde elettromagnetiche da impianti di radiodiffusione, atteso che la condotta consistente nel “gettare cose”, ivi sanzionata, ne presuppone la preesistenza in natura, mentre l'emissione di onde elettromagnetiche consiste nel generarne flussi prima non esistenti, ed in quanto, inoltre, l'assumibilità di esse nel concetto di “cose” necessita di un'esplicita previsione normativa.(Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 8102 del 27 febbraio 2002)

2Cass. pen. n. 5626/1999

Le fattispecie rispettivamente descritte dagli artt. 674 e 675 c.p. si pongono fra loro in rapporto di reciproca esclusione. La figura delineata dall'art. 675 c.p. è, infatti, un tipico reato colposo, che consiste nel collocamento o nella sospensione di cose pericolose per l'integrità fisica o morale delle persone «senza le debite cautele». (Fattispecie in tema di sequestro preventivo di quattro conduttori di corrente elettrica ad alta tensione che il P.M. aveva richiesto «in quanto cose pertinenti ai reati di cui agli artt. 674 e 675 c.p.», sul presupposto che da quegli oggetti derivasse l'emissione di onde elettromagnetiche. La S.C. nell'enunciare il principio di cui in massima, ha escluso la configurabilità del reato di cui all'art. 675 c.p. in quanto il costruttore di un elettrodotto aereo è a conoscenza del fatto che il passaggio della corrente elettrica ad altissima tensione nei conduttori provoca la formazione di onde elettromagnetiche nel campo di forza preesistente o autogenerato, con la conseguenza che l'elemento psichico, ancorché possa in concreto atteggiarsi come colpa dovuta all'erronea valutazione di circostanze di contorno, si configura normalmente come dolo).(Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 5626 del 29 novembre 1999)

3Cass. pen. n. 1692/1989

Integra la contravvenzione prevista dall'art. 675 c.p. il fatto di sospendere incautamente un filo conduttore alla rete filoviaria al fine di portare la corrente elettrica in baracche abusivamente installate su una pubblica piazza. (In motivazione si è precisato che il concreto pericolo di offesa all'integrità fisica delle persone è dato dalla possibilità di venire a contatto con il filo elettrico).(Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 1692 del 8 febbraio 1989)