Articolo 675 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

Collocamento pericoloso di cose

Dispositivo

Note

(1) Trattasi di fattispecie colposa, dal momento che la condotta deve realizzarsi in assenza di un comportamento diligente.

(2) Tale disposizione è stata depenalizzata ex art. 50, del d.lgs. 30 dicembre 1999, n. 507.

Massime giurisprudenziali (3)

1Cass. pen. n. 8102/2002

2Cass. pen. n. 5626/1999

3Cass. pen. n. 1692/1989