Articolo 676 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

Rovina di edifici o di altre costruzioni

Dispositivo

Note

(1) Trattasi di reato proprio, in quanto può essere commesso solo dal progettista, dal costruttore e dal fornitore dei materiali.

(2) La responsabilità è addebitabile solo a titolo di colpa, quindi sulla base di un comportamento non diligente del soggetto attivo.

(3) Tale disposizione è stata depenalizzata ex art. 51, del d.lgs. 30 dicembre 1999, n. 507.

Massime giurisprudenziali (3)

1Cass. pen. n. 47034/2018

2Cass. pen. n. 5430/1992

3Cass. pen. n. 1297/1973