Articolo 682 Codice Penale
(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)
Ingresso arbitrario in luoghi, ove l'accesso è vietato nell'interesse militare dello Stato
Dispositivo
Chiunque (1) si introduce in luoghi, nei quali l'accesso è vietato nell'interesse militare dello Stato, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato [260] (2), con l'arresto da tre mesi a un anno, ovvero con l'ammenda da euro 51 a euro 309.
Le disposizioni del presente articolo si applicano, altresì, agli immobili adibiti a sedi di ufficio, di reparto o a deposito di materiali dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, il cui accesso è vietato per ragioni di sicurezza pubblica (3).
Note
(1) Si tratta di un reato comune, ovvero può essere commesso da un soggetto qualsiasi. Tuttavia, se si tratta di un militare viene ad applicarsi l'art. 90 del codice penale militare di pace.
(2) La condotta non deve essere posta in essere in modo clandestino o fraudolento, diversamente troverebbe applicazione l'art. 260.
(3) Tale comma è stato aggiunto dall’art. 7, comma 4, del D.L. 14 agosto 2013, n. 93, convertito dalla l. 15 ottobre 2013, n. 119.
Massime giurisprudenziali (5)
1Cass. pen. n. 19676/2021
In tema di ingresso arbitrario in luoghi di interesse militare, il reato presuppone esclusivamente che il divieto sia stato posto con un legittimo provvedimento dell'autorità e che sia reso conoscibile con idonei mezzi di pubblicità, mentre è irrilevante che l'accesso sia avvenuto in una base militare statunitense ubicata sul territorio nazionale, trattandosi di sito concesso ad uno Stato estero in forza di accordi internazionali, conclusi nel perseguimento di interessi militari dello Stato italiano.(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 19676 del 13 aprile 2021)
2Cass. pen. n. 42071/2019
Ai fini della configurabilità della contravvenzione prevista dall'art. 682 cod. pen., è sufficiente accertare, oltre all'introduzione abusiva con dolo o colpa in un determinato luogo "militare", il solo fatto che, in relazione a questo, sia stato legittimamente imposto un divieto di accesso, indipendentemente dalle ragioni che in concreto lo hanno determinato.(Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 42071 del 14 ottobre 2019)
3Cass. pen. n. 9618/2004
Qualora, per ragioni essenzialmente di salvaguardia della pubblica incolumità, sia stato imposto il divieto di accesso ad un'area adiacente ad un poligono di tiro, in quanto possibile zona di ricaduta di ordigni inesplosi, l'inosservanza di detto divieto, non essendo questo finalizzato alla tutela di un «interesse militare dello Stato» e non avendo, inoltre, ad oggetto, un vero e proprio «luogo militare» quale definito (con validità da ritenersi estesa anche alla legge penale comune) dall'art. 230 c.p. mil. pace, non può costituire condotta idonea a rendere configurabile il reato di cui all'art. 682 c.p.(Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 9618 del 2 marzo 2004)
4Cass. pen. n. 2350/1997
Deve escludersi che l'art. 682 c.p. — il quale punisce l'ingresso arbitrario in luoghi ove l'accesso è vietato nell'interesse militare dello Stato — sia posto esclusivamente a tutela preventiva del segreto militare: infatti la norma fa riferimento generico all'«interesse militare dello Stato», per cui la valutazione delle esigenze da tutelare è rimessa all'autorità che istituisce il divieto. La sanzione penale è, pertanto, correlata ad un ingresso in luogo vietato ed è prevista per il solo fatto che un divieto sia stato legittimamente imposto, indipendentemente dalle ragioni che in concreto hanno determinato la limitazione dell'accesso nella zona militare.(Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 2350 del 12 marzo 1997)
5Cass. pen. n. 958/1996
Ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 682 c.p. — ingresso arbitrario in luoghi ove l'accesso è vietato nell'interesse militare dello Stato — assume decisiva rilevanza la legittimità del provvedimento impositivo del divieto di accesso, come si evince dal riferimento testuale all'esistenza del «divieto» di accesso in determinati luoghi nell'interesse militare dello Stato ed alla «arbitrarietà» della introduzione in essi.(Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 958 del 15 ottobre 1996)