Articolo 683 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

Pubblicazione delle discussioni o delle deliberazioni segrete di una delle Camere

Dispositivo

Note

(1) La tassatività dei mezzi di pubblicazione rende la norma non estendibile anche alla diffusione radiotelevisiva.

(2) L'attività parlamentare deve essere secretata dalle Camere attraverso la preclusione o limitazione della pubblicità. secondo quanto previsto ex art. 64 Cost.