Articolo 695 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

Fabbricazione o commercio non autorizzati di armi

Dispositivo

Chiunque, senza la licenza dell'Autorità (1), fabbrica o introduce nello Stato [4], o esporta, o pone comunque in vendita armi (2) [704], ovvero ne fa raccolta per ragioni di commercio o d'industria (3), è punito con l'arresto da tre mesi a tre anni e con l'ammenda fino a euro 1.239.

Non si applica la pena dell'arresto, qualora si tratti di collezioni di armi artistiche, rare o antiche.

Note

(1) Il riferimento è alla licenza prevista ex art. 31 de T.u.l.p.s., operante anche per le armi bianche, nonché per quelle antiche, artistiche e rare.

(2) Tale condotta implica una certa abitualità e continuità nel commercio delle armi, non rientrandovi dunque la vendita occasionale, perseguibile invece ex art. 35 T.u.l.ps.

(3) Si escludono dunque le raccolte poste in essere per un mero fine collezionistico.

Massime giurisprudenziali (4)

1Cass. pen. n. 15431/2010

Rientrano nel novero delle armi bianche proprie, la cui importazione senza licenza integra il reato di cui all'art. 695 cod. pen., le "katane" giapponesi, le spade, i pugnali, le scimitarre e le tesserine rettangolari taglienti e appuntite destinate all'offesa.(Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 15431 del 24 febbraio 2010)

2Cass. pen. n. 9318/1998

Poiché la licenza per la vendita di armi ha carattere specifico, nel senso che abilita alla vendita di armi che — per rendere possibile un efficace controllo — vanno predeterminate quanto alla categoria e al numero (indicazioni che vanno riportate nella licenza stessa), la vendita di coltelli a scatto da parte di soggetto abilitato a vendere armi da sparo integra il reato di cui all'art. 695 c.p., non potendosi i primi far rientrare tra le seconde.(Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 9318 del 12 agosto 1998)

3Cass. pen. n. 4657/1993

È configurabile la contravvenzione di cui all'art. 695 c.p. (fabbricazione o commercio non autorizzato di armi), in caso di detenzione, per la vendita, di un numero di armi superiore a quello consentito in base alla licenza, limitatamente alle armi in eccedenza.(Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 4657 del 11 dicembre 1993)

4Cass. pen. n. 5278/1988

La detenzione illegale di munizioni per armi comuni da sparo e la detenzione non denunciata di miccia e detonatore non integrano i reati previsti dagli artt. 1 e 2 L. 2 ottobre 1967, n. 895, ma, rispettivamente, le contravvenzioni di cui agli artt. 697 e 679 c.p.(Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 5278 del 30 aprile 1988)