Articolo 696 Codice Penale
(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)
Vendita ambulante di armi
Dispositivo
Chiunque esercita la vendita ambulante (1) di armi è punito con l'arresto da tre mesi a tre anni e con l'ammenda fino a euro 1.239 (2).
Note
(1) La vendita ambulante di armi è tale se l'attività non si svolge in un luogo fisso, bensì si realizza attraverso uno spostamento della merce e dell'offerta da un luogo a un altro.
(2) La norma punisce le violazioni dell'art. 37 T.u.l.p.s. in materia di vendita ambulante di armi.
Massime giurisprudenziali (1)
1Cass. pen. n. 22519/2006
La vendita ambulante di strumenti da punta e da taglio integra la contravvenzione di cui all'art. 696 cod. pen. solo se concerne oggetti definibili come armi, cioè oggetti naturalmente destinati all'offesa alla persona, qualità che deve essere verificata dal giudice di merito.(Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 22519 del 8 giugno 2006)