Articolo 696 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

Vendita ambulante di armi

Dispositivo

Note

(1) La vendita ambulante di armi è tale se l'attività non si svolge in un luogo fisso, bensì si realizza attraverso uno spostamento della merce e dell'offerta da un luogo a un altro.

(2) La norma punisce le violazioni dell'art. 37 T.u.l.p.s. in materia di vendita ambulante di armi.

Massime giurisprudenziali (1)

1Cass. pen. n. 22519/2006