Articolo 715 Codice Penale
(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)
Omessa o non autorizzata custodia privata di alienati di mente
Dispositivo
[Chiunque, fuori del caso preveduto dal primo cpv. dell'articolo precedente, senza autorizzazione, riceve in custodia persone affette da alienazione mentale, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire cento a duemila.
Alla stessa pena soggiace chi non osserva gli obblighi inerenti alla custodia delle persone indicate nella disposizione precedente.]