Articolo 716 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

Omesso avviso all'Autorità dell'evasione o fuga [di infermi di mente o] di minori

Dispositivo

Note

(1) Le parole "di infermi di mente", presenti nella rubrica della norma, sono state soppresse dall'art. 10, comma 2, dell al. 13 maggio 1978, n. 180.

(2) Il reato in esame presuppone la fuga o l'evasione del soggetto passivo, per questo la dottrina ritiene che possa concorrere con i delitti di procurata evasione (386) e agevolazione colposa (387).