Capacità ad amministrare di soggetti privi della piena capacità di agire

Triveneto · H.C.18 · 10-2024

Amministrazione e rappresentanza - Requisiti

Massima

Si ritiene che non possano essere nominati amministratori, e se nominati decadono dal loro ufficio, oltre che i soggetti indicati dall’art. 2382 c.c., anche tutti coloro che non godono della piena capacità di agire, quali i minori non emancipati e i soggetti beneficiari di amministrazione di sostegno che non abbiano conservato tale capacità piena ai sensi dell’art. 409, comma 1, c.c.

Quanto sopra deriva non solo da una interpretazione funzionale del disposto dell’art. 2382 c.c. ma anche dalla circostanza che non può ritenersi ammissibile che coloro che rappresentano o assistono una persona fisica non pienamente capace possano partecipare al procedimento di assunzione delle decisioni gestorie di una società, senza il consenso dei suoi soci e senza assumere la responsabilità degli amministratori, per il solo fatto che la persona fisica da loro rappresentata o assistita sia stata nominata amministratore di detta società.

Commento SNV

Non è chiaro se la preclusione citata dalla massima si estenda anche al minore autorizzato all’esercizio dell’impresa commerciale.

Norme collegate

Art. 390Art. 404Art. 409Art. 2382

Massime collegate (2)