Diritto di intervento in assemblea in caso di usufrutto e pegno su partecipazioni
Triveneto · I.B.11 · 9-2005
Assemblea e decisioni dei soci - Intervento
Massima
Tra i “diritti amministrativi” che l’ultimo comma dell’art. 2352 c.c., richiamato per le s.r.l. dall’art. 2468 c.c., attribuisce sia al socio che al creditore pignoratizio e all’usufruttuario non rientra il diritto di intervento all’assemblea, posto che l’art. 2370 c.c. “lega” il diritto di intervento all’assemblea alla titolarità del diritto di voto (“Possono intervenire all’assemblea gli azionisti cui spetta il diritto di voto”; l’art. 2370 c.c. benché dettato in tema di s.p.a. e non richiamato per le s.r.l. va letto in stretta correlazione con l’art. 2352 c.c. del quale precisa il contenuto). Pertanto in caso di pegno o usufrutto su partecipazioni, il diritto di intervento all’assemblea non può essere riconosciuto sia al socio che al creditore pignoratizio e all’usufruttuario a sensi dell’art. 2352 ultimo comma c.c. ma esclusivamente al creditore pignoratizio e all’usufruttuario in quanto investiti del diritto di voto (ovvero al socio nel caso in cui si sia riservato il diritto di voto in forza della convenzione contraria di cui all’art. 2352 comma 1 c.c.).