Legittimità della clausola di esclusione del socio inattivo o irreperibile

Triveneto · I.H.20 · 9-2019

Recesso - Recesso in s.r.l.

Massima

Si ritiene legittima la clausola statutaria che preveda, quale causa di esclusione del socio ex art. 2473-bis c.c., la mancata partecipazione, per un periodo di tempo significativo, all’attività assembleare. La predetta causa di esclusione può essere introdotta nello statuto, successivamente alla costituzione della società, con le maggioranze richieste per le modificazioni statutarie e può riferirsi esclusivamente a comportamenti del socio successivi alla data di introduzione della clausola stessa.

Motivazione

La pratica conosce società caratterizzate da un costante assenteismo dei soci, con conseguenti difficoltà assembleari e talora amministrative. La mancata partecipazione dei soci alla vita sociale può essere volontaria, come anche involontaria (ad esempio per decesso del socio-persona fisica, ed irreperibilità o incuria dei suoi successori, od estinzione del socio-persona giuridica).

Per prevenire l’impasse nella quale gli organi sociali potrebbero venire a trovarsi, può prevedersi nello statuto che la mancata partecipazione del socio ad alcune assemblee consecutive entro un determinato arco temporale costituisca giusta causa di esclusione dalla società, consentendo così di espungere dalla compagine sociale quei soci che, di fatto, non partecipino più all’attività sociale e di “sfoltire” compagini sociali diffuse, composte da numerosi soci “inattivi” o irreperibili.

Come noto, due sono i requisiti che l’art. 2473-bis c.c. richiede per la valida introduzione nello statuto di una causa di esclusione del socio di società a responsabilità limitata: deve, infatti, trattarsi di specifiche ipotesi di esclusione per giusta causa.

La causa di esclusione al vaglio appare legittima, in quanto rispettosa di entrambi i requisiti suddetti.

Anzitutto, può ritenersi rispettato il requisito della specificità: la causa, così come prospettata, sembra poter essere sufficientemente analitica e determinata, in quanto individua in modo inequivocabile e, quindi, prevedibile per il singolo socio, il comportamento legittimante l’esclusione.

La specificità delle ipotesi statutarie di esclusione è volta, infatti, a tutelare due interessi contrapposti:

da un lato, la specificità della fattispecie difende gli interessi del socio, il quale ha il diritto, a priori, di avere contezza del comportamento - in questo caso omissivo - idoneo ad integrare la causa di esclusione, e di conseguenza il potere di evitare di porre in essere la condotta prevista; dall’altro lato, la specificità funge da limite alla discrezionalità dell’organo competente a deliberare l’esclusione, riducendone l’attività ad un mero accertamento di fatto e tutelando parallelamente l’interesse della collettività dei soci ad escludere colui che ponga in essere un determinato comportamento, assunto come rilevante. La previsione, quale causa di esclusione, della mancata partecipazione ad alcune assemblee consecutive (ad es. la mancata partecipazione ad alcune assemblee consecutive di approvazione del bilancio, che rappresentano l’impegno minimo cui è chiamata l’assemblea e, nel contempo, presuppongono l’assunzione di una deliberazione essenziale per la stessa sopravvivenza della società) appare precisa e ben delineata, con un ambito di applicazione delimitato, come richiesto dalla giurisprudenza espressasi in materia, oltre che agevolmente accertabile (tramite la consultazione del libro delle decisioni dei soci); il comportamento omissivo che il singolo socio deve evitare di porre in essere, al fine di non essere passibile di essere escluso dalla società, è in definitiva tipizzato e predefinito.

In secondo luogo, può ritenersi rispettato anche il requisito della giusta causa: nelle s.r.l. “chiuse”, aventi una ristretta compagine sociale o un accentuato carattere personalistico, o comunque contraddistinte da un rapporto fiduciario tra soci, può assumere fondamentale rilevanza nella valutazione dei contraenti, trasfusa nello statuto - il coinvolgimento del singolo socio nell’attività sociale e, in particolare, la partecipazione costante all’attività assembleare, all’interno della quale sono adottate le decisioni più importanti per la vita stessa della società. In tali società a responsabilità limitata (“chiuse”, appunto), il socio sovente non reputa di rivestire il ruolo di mero investitore, bensì di imprenditore, assieme ad altri, per cui il comportamento di ciascun socio può assumere particolare rilievo, e la mancata partecipazione alla vita sociale può essere ritenuta influente (in negativo) sul perseguimento dei risultati comuni.

Ove la partecipazione attiva del socio all’attività sociale assurga a regola organizzativa, detto comportamento diviene socialmente rilevante, e la mancata partecipazione può costituire lesione del rapporto fiduciario esistente tra i soci e può integrare una giusta causa di esclusione del socio dalla società.

La valutazione del comportamento, omissivo o commissivo, del socio quale giusta causa di esclusione non può, si noti, essere operata in astratto, né essere riferita al tipo srl, bensì va effettuata in concreto, partendo dalle clausole dello statuto proprie di ciascuna società a responsabilità limitata. La giustezza della causa di esclusione va valutata quindi alla luce delle specifiche regole proprie della società di cui trattasi; caso per caso. Sarà lo statuto sociale, nel suo diverso atteggiarsi, a fungere da cartina di tornasole al fine di denotare il carattere “personalistico” della società (ad es. mercé la presenza di clausole limitative della circolazione delle partecipazioni); e la clausola di esclusione in parola connoterà in termini ulteriormente fiduciari il rapporto tra i soci.

La clausola statutaria che contempli, quale giusta causa di esclusione del socio, la mancata partecipazione consecutiva ad un certo numero di assemblee, entro un determinato arco temporale, sembra rappresentare un giusto contemperamento tra l’esigenza, da un lato, di partecipazione attiva del socio alla vita sociale, intesa quale espressione del rapporto fiduciario tra i soci, in società ove l’apporto di ciascuno sia reputato rilevante per il perseguimento dell’oggetto sociale, e la facoltà o l’esigenza, dall’altro lato, dei singoli soci di non partecipare, per scelta o per necessità, magari anche solo temporaneamente, alla vita sociale.

Giova sottolineare, infine, che la clausola che consente l’esclusione del socio di s.r.l. deve riferirsi necessariamente ad una condotta successiva all’introduzione della causa di esclusione, pena l’illegittimità della clausola o dell’esclusione “forzosa”, ove deliberata in virtù di comportamenti antecedenti alla sua entrata in vigore (il socio deve poter essere messo in condizione di conoscere in anticipo le condotte legittimanti una sua eventuale esclusione dalla società).

La modificazione statutaria con cui si introduca una simile causa di esclusione (che avrà effetto esclusivamente per le condotte omissive poste in essere successivamente al suo inserimento nello statuto sociale) può essere deliberata con le ordinarie maggioranze richieste, dalla legge o dallo statuto, per le modifiche statutarie, in omaggio al principio in virtù del quale non esistono, nelle società di capitali, posizioni individuali dei soci che non siano modificabili dalla maggioranza, nel rispetto dei principi di correttezza, buona fede e parità di trattamento dei soci stessi.

Norme collegate

Art. 2473-bis

Massime collegate (3)