Soggetti legittimati alla convocazione dell’assemblea

Triveneto · I.B.27 · 9-2010

Assemblea e decisioni dei soci - Convocazione assemblea e rinvio

Massima

Lo statuto di srl può disciplinare, con la più ampia autonomia, la materia della legittimazione attiva alla convocazione dell’assemblea, senza dover applicare per analogia le limitazioni imposte per la spa. Sarà così possibile attribuire statutariamente il potere di convocazione dell’assemblea ad uno o più amministratori e/o sindaci e/o soci.

In assenza di una specifica previsione statutaria, detta competenza spetterà ai medesimi soggetti cui la legge attribuisce il potere di determinare gli argomenti da sottoporre all’approvazione dei soci (art. 2479, comma 1, c.c.) e cioè ai singoli amministratori e ad una maggioranza dei soci che rappresenti almeno un terzo del capitale sociale.

Motivazione

Il codice civile non si preoccupa di individuare in alcun modo i soggetti legittimati a convocare l’assemblea di srl, né rimette espressamente tale individuazione all’autonomia statutaria (la disposizione di cui all’art. 2479 bis, comma 1, c.c. si limita, infatti, a stabilire che lo statuto determina i “modi” di convocazione dell’assemblea e non anche i soggetti legittimati ad attuarli).

Al contrario la disciplina positiva dettata per la spa individua inderogabilmente negli amministratori i soggetti legittimati a convocare l’assemblea (art. 2366, comma 1, c.c., salva la previsione dell’art. 2406 c.c.), anche nell’ipotesi in cui tale convocazione avvenga su impulso dei soci ai sensi dell’art. 2367 c.c.

Dalla disposizione dell’art. 2479, comma 1, c.c. appare dunque desumibile una legittimazione attiva individuale alla convocazione dell’assemblea dei soci, tanto in capo al singolo amministratore (indipendentemente dalla circostanza che l’organo amministrativo sia collegiale o meno) quanto in capo ad una minoranza di soci che rappresenti almeno 1/3 (un terzo) del capitale sociale.

La soluzione prospettata - oltreché coerente e conforme alla disciplina della nuova srl, in particolare ai principi ad essa sottesi e legati alla centralità della posizione del socio oltreché alla semplificazione dei procedimenti decisionali (§ 11 Relazione al D.Lgs. n. 6/2003) - trae fondamento da una interpretazione estensiva dell’art. 2479, comma 1, c.c.: da un lato, infatti, detta norma appare diretta ad attribuire al singolo amministratore non solo il potere sostanziale di ampliare la sfera di competenza dei soci, bensì anche quello strumentale di provocare l’espletamento della decisone di quest’ultimi proprio con la convocazione dell’assemblea.

Pare difficile ipotizzare che all’interno di uno stesso organo sia concesso al singolo membro il potere sostanziale di investire l’assemblea di una determinata materia e, allo stesso tempo, sia riservato all’organo nel suo complesso il mero potere formale di provocarne la riunione (con conseguente necessità di trovare eventuali correttivi poi sul piano giurisdizionale - ex art. 2367 c.c. - alla possibilità di paralisi del potere del singolo amministratore).

Dall’altro lato, dalla medesima previsione codicistica, pare potersi estendere il predetto potere strumentale a tutte le decisioni dei soci, argomentando in tal senso dall’art. 2479, comma 4, c.c. il quale abilita uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno 1/3 (un terzo) del capitale sociale a richiedere che una qualsivoglia decisione dei soci venga adottata con deliberazione assembleare e, dunque, verosimilmente anche a provocare tale deliberazione attraverso la convocazione dell’organo competente ad adottarla.

Ferma, peraltro, l’opportunità che sia lo statuto della srl a regolamentare espressamente la materia, attraverso l’introduzione di previsioni dettagliate onde prevenire il rischio di conflitti o contraddizioni nel procedimento decisionale endosocietario.

L’autonomia statutaria ben potrà spingersi ad attribuire il potere di convocazione dell’assemblea ad uno o più amministratori, ad uno o più sindaci e finanche ad uno o più soci, oltreché ad una minoranza di essi inferiore a 1/3 (un terzo) del capitale sociale.

Ciò appare perfettamente in linea con il principio ispiratore della disciplina riformata della srl (ed in specie la valorizzazione al massimo grado dell’autonomia statutaria), non ostando né il silenzio del legislatore sul punto né la differente disciplina positiva della spa.

Le stesse considerazioni valgono, mutatis mutandis, per l’attuazione dei procedimenti extra-collegiali di cui all’art. 2479 comma 3 c.c., ove statutariamente previsti, sempre con l’opportunità che sia lo statuto a disciplinare la competenza all’impulso dei suddetti procedimenti e le modalità di espletamento degli stessi.

Commento SNV

Per Magliulo (in “Le decisioni dei soci), il potere di convocazione spetta direttamente al singolo amministratore in forza di quanto stabilito dall’art. 2479, co. 1, c.c.

Norme collegate

Art. 2366Art. 2479Art. 2367Art. 2479-bis

Massime collegate (5)