Articolo 1214 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Offerta secondo gli usi e deposito

Dispositivo

Se il debitore ha offerto la cosa dovuta nelle forme d'uso (1) anziché in quelle prescritte dagli articoli [1208] e [1209], gli effetti della mora si verificano dal giorno in cui egli esegue il deposito a norma dell'articolo [1212], se questo è accettato dal creditore o è dichiarato valido con sentenza passata in giudicato (2).

Note

(1) La norma non chiarisce se gli usi cui fa riferimento siano quelli normativi (art. 8 delle preleggi) o quelli della pratica commerciale.

(2) E' discusso se l'offerta secondo gli usi costituisca un'offerta alternativa a quella solenne quanto agli effetti da produrre (1207 c.c.), fermo restando che questi sono posticipati al momento del deposito, ovvero sia idonea a produrre solo lamora del debitore(1219 c.c.). La collocazione della norma nella sezione relativa alla mora del creditore e la sua formulazione letterale, che si limita a parlare di "effetti della mora", sembrano indurre a ritenere valida la prima interpretazione.