Articolo 2251 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Contratto sociale

Dispositivo

Note

(1) Nonostante sia sprovvista di personalità giuridica, la società semplice è dotata di una propria soggettività giuridica, costituendo un autonomo centro d'imputazione di situazioni giuridiche di natura sostanziale e processuale.

(2) Il contratto sociale è a forma libera, salvo il caso in cui vengano conferiti (v.2247) beni immobili (v.812) o diritti reali immobiliari per i quali, ai sensi dell'art. 1350, è necessario l'atto scritto (che dovrà poi essere trascritto) a pena di nullità (v.1350 n. 9).

Massime giurisprudenziali (1)

1Cass. civ. n. 29885/2008

Massime notarili correlate (3)