Articolo 2278 Codice Civile
(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)
Poteri dei liquidatori
Dispositivo
I liquidatori possono compiere gli atti necessari per la liquidazione e, se i soci non hanno disposto diversamente, possono vendere anche in blocco i beni sociali [2280] (1) e fare transazioni e compromessi [1965]; [806], [807], [808], [809] c.p.c.].
Essi rappresentano la società anche in giudizio [2266]; [75] c.p.c.] (2).
Note
(1) Quando nel patrimonio della società non vi sono liquidità (es.: denaro) sufficienti a pagare tutti i debiti sociali, si procede alla vendita dei beni sociali.
(2) I liquidatori possono rappresentare la società in tutti i procedimenti che si svolgono dinanzi ad un giudice.
Massime giurisprudenziali (1)
1Cass. civ. n. 10555/2001
Poiché la cancellazione dal registro delle imprese non produce l'estinzione della società fino a quando non siano liquidati tutti i rapporti derivati dall'attività sociale ad essa connessi, la legittimazione ad impugnare con l'appello la sentenza emessa nei confronti della società, in liquidazione, compete ai liquidatori ai quali spetta la rappresentanza, anche in giudizio, dell'ente.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 10555 del 2 agosto 2001)