Articolo 2278 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Poteri dei liquidatori

Dispositivo

Note

(1) Quando nel patrimonio della società non vi sono liquidità (es.: denaro) sufficienti a pagare tutti i debiti sociali, si procede alla vendita dei beni sociali.

(2) I liquidatori possono rappresentare la società in tutti i procedimenti che si svolgono dinanzi ad un giudice.

Massime giurisprudenziali (1)

1Cass. civ. n. 10555/2001

Massime notarili correlate (1)