Articolo 2286 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Esclusione

Dispositivo

Note

(1) Si considerano gravi inadempienze quelle che impediscono del tutto il raggiungimento dello scopo sociale nonché quelle che incidono negativamente sulla situazione della società, rendendone meno agevole il perseguimento dei propri fini istituzionali. Si caratterizzano per la colposità dell'inadempimento.

(2) In questo caso l'esclusione è dovuta alla perdita di fiducia nel socio condannato e anche al discredito che potrebbe derivare alla società.

(3) L'esclusione per inidoneità sopravvenuta del socio che ha conferito la propria opera presuppone la presenza di cause oggettive che precludano in modo definitivo la prestazione d'opera dello stesso.

(4) In tal caso l'esclusione è connessa all'impossibilità sopravvenuta del conferimento (v.1218) non imputabile al socio.

Massime giurisprudenziali (12)

1Cass. civ. n. 20190/2025

2Cass. civ. n. 16043/2024

3Cass. civ. n. 13642/2013

4Cass. civ. n. 8860/2012

5Cass. civ. n. 29776/2008

6Cass. civ. n. 694/2001

7Cass. civ. n. 6410/1996

8Cass. civ. n. 12628/1995

9Cass. civ. n. 12487/1995

10Cass. civ. n. 6452/1994

11Cass. civ. n. 8695/1991

12Cass. civ. n. 6200/1991

Massime notarili correlate (4)