Articolo 2340 Codice Civile
(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)
Limiti dei benefici riservati ai promotori
Dispositivo
I promotori possono riservarsi nell'atto costitutivo, indipendentemente dalla loro qualità di soci, una partecipazione non superiore complessivamente a un decimo degli utili netti risultanti dal bilancio e per un periodo massimo di cinque anni [2328], n. 8, [2333], [2335], n. 3].
Essi non possono stipulare a proprio vantaggio altro beneficio [2341].
Massime notarili correlate (2)
Dei benefici dei soci fondatori
Nella determinazione del contenuto dei benefici ascrivibili ai soci fondatori di una s.p.a. o di una s.r.l. diversi dal diritto agli utili (art.2341 c.c.) l’operatore dovrà tener presente i seguenti criteri:
Acquisto ex art. 2343 bis c.c.
L’acquisto da parte della società da promotori, fondatori, soci o amministratori in violazione a quanto disposto dall’art. 2343 bis c.c. è comunque valido ed efficace, avendo il comma 5 di detto articolo stabilito una c...