Articolo 2341 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Pubblicità dei patti parasociali

Dispositivo

Nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio o con azioni negoziate in sistemi multilaterali di negoziazione i patti parasociali devono essere comunicati alla società e dichiarati in apertura di ogni assemblea. La dichiarazione deve essere trascritta nel verbale e questo deve essere depositato presso l'ufficio del registro delle imprese (1).

In caso di mancanza della dichiarazione prevista dal comma precedente i possessori delle azioni cui si riferisce il patto parasociale non possono esercitare il diritto di voto e le deliberazioni assembleari adottate con il loro voto determinante sono impugnabili a norma dell'articolo [2377].

Note

(1) Il comma 1 è stato modificato dall'art. 4, comma 3, lettera b) della L. 5 marzo 2024, n. 21.