Articolo 2372 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Rappresentanza nell'assemblea

Dispositivo

Note

(1) La disciplina della rappresentanza in assemblea resta sostanzialmente immutata, se si eccettuano alcune rilevanti novità: - l'obbligo di conferire la rappresentanza per singole assemblee viene limitato alle sole società di cui all'art. 2325 bis, peraltro eccettuando le ipotesi in cui la delega sia conferita mediante procura generale o si tratti di delega di socio persona giuridica ad un proprio dipendente; - vengono ampliate le possibilità di rappresentanza plurima.

(2) Nel verbale di assemblea di società per azioni va indicato l'elenco nominativo dei partecipanti in proprio o per delega al fine di verificare il corretto esercizio del diritto di voto da parte dei rappresentanti, tutelando così gli interessi dei rappresentati.

(3) Il D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come modificato dal D. Lgs. 18 giugno 2012, n. 91 ha disposto (con l'art. 135-nonies, comma 8) che "In deroga all'articolo 2372, secondo comma, del codice civile, le Sgr, le Sicav, le società di gestione armonizzate, nonché i soggetti extracomunitari che svolgono attività di gestione collettiva del risparmio, possono conferire la rappresentanza per più assemblee."

Massime giurisprudenziali (3)

1Cass. civ. n. 36092/2021

2Cass. civ. n. 4709/1988

3Cass. civ. n. 6340/1981

Massime notarili correlate (4)