Articolo 2371 Codice Civile
(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)
Presidenza dell'assemblea
Dispositivo
L'assemblea è presieduta dalla persona indicata nello statuto o, in mancanza, da quella eletta con il voto della maggioranza dei presenti. Il presidente è assistito da un segretario designato nello stesso modo. Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale (1).
L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea è redatto da un notaio [2375].
Note
(1) Vengono analiticamente delineati i poteri del presidente dell'assemblea al fine di soddisfare le esigenze di funzionalità e di certezza dell'attività sociale.
Massime giurisprudenziali (2)
1Cass. civ. n. 19160/2007
In tema di presidenza dell'assemblea della società per azioni, è illegittima, per contrarietà alla norma inderogabile di cui all'art. 2371 c.c., la delibera che, attribuendo la funzione al presidente del consiglio di amministrazione, preveda che, in caso di assenza o impedimento, essa spetti ad un consigliere scelto dallo stesso collegio, poiché per tale ipotesi subordinata la norma espressamente deferisce la scelta alla maggioranza degli intervenuti.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 19160 del 13 settembre 2007)
2Cass. civ. n. 7770/2001
La disposizione dello statuto di una società per azioni, che preveda che l'assemblea deve essere presieduta da un azionista, nominato a maggioranza dagli intervenuti, non è diretta ad ampliare i poteri dello stesso, che, indipendentemente da tale qualità, nel silenzio dell'atto costitutivo o dello statuto, potrebbe ugualmente essere designato a presiedere l'assemblea, ma a limitare i poteri dell'assemblea stessa nella scelta del presidente, che, nell'avvalersi del potere di designarlo, ai sensi dell'art. 2371 c.c., dovrà farlo scegliendolo esclusivamente tra gli azionisti. Pertanto, il mandato conferito dall'azionista ad altro soggetto, che non rivesta tale qualità, di rappresentarlo all'assemblea, non è idoneo a conferire a quest'ultimo anche la legittimazione a presiederla. (Nel caso di specie, in virtù di tale principio, è stata ritenuta illegittima la delibera di un'assemblea svoltasi sotto la presidenza di un avvocato, non azionista, cui era stato conferito da un azionista l'incarico di rappresentarlo all'assemblea sociale).(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 7770 del 8 giugno 2001)
Massime notarili correlate (6)
Coincidenza delle verifiche notarili richieste dalle assemblee in presenza con quelle richieste dalle assemblee con intervento a distanza
La circostanza che un’assemblea si sia tenuta con l’intervento in presenza dei partecipanti o con il loro intervento, totale o anche solo parziale, con mezzi di telecomunicazione non assume alcuna rilevanza in ordine ai...
Insussistenza dell’obbligo di intervento in atto di “comparenti” nei verbali di constatazione redatti da notaio
I verbali di constatazione, come quelli relativi alle delibere degli organi collegiali di società o alle determine dei loro organi monocratici, redatti da notaio nella forma dell’atto pubblico sono atti senza parti, i m...
Verbale di assemblea con intervento mediante mezzi di telecomunicazione
Il verbale redatto da notaio delle riunioni assembleari di società di capitali svoltesi esclusivamente o parzialmente mediante mezzi di telecomunicazione soggiace alle stesse regole ed alle stesse modalità redazionali d...
Verbalizzazione riunioni enti primo libro
Essendo funzionali alla tutela di interessi rinvenibili in tutte le formazioni associative organizzate secondo il modello corporativo, di cui è parte l’assemblea dei partecipanti, le norme in materia di verbalizzazione...
L’assemblea di rinvio
1. Fuori dai casi di cui all’art. 2374 c.c., il rinvio può essere deciso per un periodo superiore a cinque giorni purchè contenuto entro convenienti limiti di tempo.
Momento della verifica dei quorum costitutivi e deliberativi
Il quorum costitutivo deve essere verificato una sola volta all’inizio della riunione. Il quorum costitutivo deve ritenersi attestato nel momento in cui il presidente abbia esaurito le operazioni di accertamento della l...