Articolo 2376 Codice Civile
(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)
Assemblee speciali
Dispositivo
Se esistono diverse categorie di azioni o strumenti finanziari che conferiscono diritti amministrativi, le deliberazioni dell'assemblea, che pregiudicano i diritti di una di esse, devono essere approvate anche dall'assemblea speciale degli appartenenti alla categoria interessata.
Alle assemblee speciali si applicano le disposizioni relative alle assemblee straordinarie.
Quando le azioni o gli strumenti finanziari sono ammessi al sistema di gestione accentrata la legittimazione all'intervento e al voto nella relativa assemblea è disciplinata dalle leggi speciali (1).
Note
(1) Comma aggiunto dall'art. 1 D.Lgs. 18 giugno 2012, n. 91. Tale modifica si applica alle assemblee il cui avviso di convocazione sia pubblicato dopo il 1° gennaio 2013.
Massime giurisprudenziali (1)
1Cass. civ. n. 5772/1991
La disciplina in tema di assemblee speciali, prevista dall'art. 2376 c.c. con riguardo alle società per azioni, è applicabile anche alle società cooperative a r.l. nel caso in cui siano individuabili differenze categoriali tra gruppi di soci, le quali abbiano fonte nell'atto costitutivo e siano oggetto di possibile pregiudizio in quanto tali. Pertanto, nel caso di società cooperativa a r.l. formata da soci assegnatari in proprietà degli appartamenti costruiti dalla cooperativa ed assegnatari in godimento degli immobili stessi, l'imposizione a carico di questi ultimi di un canone cooperativistico destinato a ripianamento delle passività sociali, e non a spese di manutenzione ed amministrazione delle unità immobiliari in godimento, incidendo solo su una categoria di soci, comporta la necessità per i soci assegnatari in godimento di deliberare al riguardo con lo strumento dell'assemblea speciale.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 5772 del 22 maggio 1991)
Massime notarili correlate (6)
Riscatto ad nutum nelle società di capitali
Si ritiene legittima la clausola statutaria che stabilisce che la partecipazione ad una società di capitali è soggetta al diritto di riscatto esercitabile ad nutum da parte del soggetto riscattante, senza la previsione...
Approvazione delle assemblee speciali in caso di aumento di capitale non proporzionale
In presenza di una pluralità di categorie di azioni o di quote, la delibera di aumento di capitale che prevede l’emissione di un numero di nuove azioni o quote non proporzionale rispetto al numero delle azioni o quote d...
Diritto di opzione e diritto di prelazione sull’inoptato in presenza di più categorie di azioni o quote
In presenza di una pluralità di categorie di azioni o di quote, qualora sia aumentato il capitale sociale senza esclusione o limitazione del diritto di opzione (o di sottoscrizione ex art. 2481-bis c.c.), le azioni o qu...
Clausole statutarie per le assemblee telematiche
Per una gestione efficiente dell’assemblea che contempla l’intervento dei soci mediante mezzi di telecomunicazione (sia essa c.d. ibrida o esclusivamente telematica) c.d. biunivoci (collegamento bilaterale, a due vie) è...
Le obbligazioni perpetue
Le società per azioni possono emettere strumenti finanziari non convertibili in azioni, denominati nella prassi “obbligazioni ibride perpetue subordinate”, che non attribuiscono diritti amministrativi e che hanno le seg...
Conversione forzosa di azioni e parità di trattamento di categoria
Nelle società azionarie non quotate si ritiene legittima la “conversione forzosa” di azioni ordinarie e/o di categoria in azioni di altra categoria, a condizione che la deliberazione adottata dall’assemblea straordinari...