Articolo 2376 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Assemblee speciali

Dispositivo

Se esistono diverse categorie di azioni o strumenti finanziari che conferiscono diritti amministrativi, le deliberazioni dell'assemblea, che pregiudicano i diritti di una di esse, devono essere approvate anche dall'assemblea speciale degli appartenenti alla categoria interessata.

Alle assemblee speciali si applicano le disposizioni relative alle assemblee straordinarie.

Quando le azioni o gli strumenti finanziari sono ammessi al sistema di gestione accentrata la legittimazione all'intervento e al voto nella relativa assemblea è disciplinata dalle leggi speciali (1).

Note

(1) Comma aggiunto dall'art. 1 D.Lgs. 18 giugno 2012, n. 91. Tale modifica si applica alle assemblee il cui avviso di convocazione sia pubblicato dopo il 1° gennaio 2013.

Massime giurisprudenziali (1)

1Cass. civ. n. 5772/1991

La disciplina in tema di assemblee speciali, prevista dall'art. 2376 c.c. con riguardo alle società per azioni, è applicabile anche alle società cooperative a r.l. nel caso in cui siano individuabili differenze categoriali tra gruppi di soci, le quali abbiano fonte nell'atto costitutivo e siano oggetto di possibile pregiudizio in quanto tali. Pertanto, nel caso di società cooperativa a r.l. formata da soci assegnatari in proprietà degli appartamenti costruiti dalla cooperativa ed assegnatari in godimento degli immobili stessi, l'imposizione a carico di questi ultimi di un canone cooperativistico destinato a ripianamento delle passività sociali, e non a spese di manutenzione ed amministrazione delle unità immobiliari in godimento, incidendo solo su una categoria di soci, comporta la necessità per i soci assegnatari in godimento di deliberare al riguardo con lo strumento dell'assemblea speciale.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 5772 del 22 maggio 1991)