Articolo 2397 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Composizione del collegio

Dispositivo

Il collegio sindacale si compone di tre o cinque membri effettivi, soci o non soci [2328], n. 10, [2335], n. 4, [2343], [2380], [2488], [2519]. Devono inoltre essere nominati due sindaci [2400], [2542] supplenti.

Almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro. I restanti membri, se non iscritti in tale registro, devono essere scelti fra gli iscritti negli albi professionali individuati con decreto del Ministro della giustizia, o fra i professori universitari di ruolo, in materie economiche o giuridiche.