Articolo 2409 octiesdecies Codice Civile
(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)
Comitato per il controllo sulla gestione
Dispositivo
Salvo diversa disposizione dello statuto, la determinazione del numero e la nomina dei componenti del comitato per il controllo sulla gestione spetta al consiglio di amministrazione. Nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio il numero dei componenti del comitato non può essere inferiore a tre.
Il comitato è composto da amministratori in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti dallo statuto e dei requisiti di indipendenza di cui all'articolo [2409], che non siano membri del comitato esecutivo ed ai quali non siano attribuite deleghe o particolari cariche e comunque non svolgano, anche di mero fatto, funzioni attinenti alla gestione dell'impresa sociale o di società che la controllano o ne sono controllate.
Almeno uno dei componenti del comitato per il controllo sulla gestione deve essere scelto fra revisori legali iscritti nell'apposito registro.
In caso di morte, rinunzia revoca o decadenza di un componente del comitato per il controllo sulla gestione, il consiglio di amministrazione provvede senza indugio a sostituirlo scegliendolo tra gli altri amministratori in possesso dei requisiti previsti dai commi precedenti; se ciò non è possibile, provvede senza indugio a norma dell'articolo [2386] scegliendo persona provvista dei suddetti requisiti.
Il comitato per il controllo sulla gestione:
Al comitato per il controllo sulla gestione si applicano altresì, in quanto compatibili, gli articoli [2404], primo, terzo e quarto comma, [2405], primo comma, e [2408].
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