Articolo 2426 Codice Civile
(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)
Criteri di valutazioni
Dispositivo
Nelle valutazioni devono essere osservati i seguenti criteri:
Per le immobilizzazioni consistenti in partecipazioni in imprese controllate o collegate che risultino iscritte per un valore superiore a quello derivante dall'applicazione del criterio di valutazione previsto dal successivo numero 4) o, se non vi sia obbligo di redigere il bilancio consolidato, al valore corrispondente alla frazione di patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio dell'impresa partecipata, la differenza dovrà essere motivata nella nota integrativa;
Quando la partecipazione è iscritta per la prima volta in base al metodo del patrimonio netto, il costo di acquisto superiore al valore corrispondente del patrimonio netto riferito alla data di acquisizione o risultante dall'ultimo bilancio dell'impresa controllata o collegata può essere iscritto nell'attivo, purché ne siano indicate le ragioni nella nota integrativa. La differenza, per la parte attribuibile a beni ammortizzabili o all'avviamento, deve essere ammortizzata. Negli esercizi successivi le plusvalenze, derivanti dall'applicazione del metodo del patrimonio netto, rispetto al valore indicato nel bilancio dell'esercizio precedente sono iscritte in una riserva non distribuibile;
[12) le attrezzature industriali e commerciali, le materie prime, sussidiarie e di consumo, possono essere iscritte nell'attivo ad un valore costante qualora siano costantemente rinnovate, e complessivamente di scarsa importanza in rapporto all'attivo di bilancio, sempreché non si abbiano variazioni sensibili nella loro entità, valore e composizione] (1).
Ai fini della presente Sezione, per la definizione di “strumento finanziario”, di “attività finanziaria” e “passività finanziaria”, di “strumento finanziario derivato”, di “costo ammortizzato”, di “fair value”, di “attività monetaria” e “passività monetaria”, “parte correlata” e “modello e tecnica di valutazione generalmente accettato” si fa riferimento ai principi contabili internazionali adottati dall’Unione europea.
Ai fini dell’applicazione delle disposizioni del primo comma, numero 11-bis), sono considerati strumenti finanziari derivati anche quelli collegati a merci che conferiscono all’una o all’altra parte contraente il diritto di procedere alla liquidazione del contratto per contanti o mediante altri strumenti finanziari, ad eccezione del caso in cui si verifichino contemporaneamente le seguenti condizioni:
Il fair value è determinato con riferimento:
Il fair value non è determinato se l’applicazione dei criteri indicati al quarto comma non dà un risultato attendibile (2) (3).
Note
(1) Numero abrogato dall'art. 6, D. Lgs. 18 agosto 2015, n. 139, con decorrenza dal 1° gennaio 2016 ed applicazione ai bilanci relativi agli esercizi finanziari aventi inizio a partire dal 1° gennaio 2016.
(2) Comma aggiunto dall'art. 6,D. Lgs. 18 agosto 2015, n. 139, con decorrenza dal 1° gennaio 2016 ed applicazione ai bilanci relativi agli esercizi finanziari aventi inizio a partire dal 1° gennaio2016.
(3) Articolo così modificato dall'art. 1, D.Lgs 17 gennaio 2003, n. 6, con decorrenza dal 1° gennaio 2004, successivamente modificato dalD. Lgs. 18 agosto 2015, n. 139, con decorrenza dal 1° gennaio 2016 ed applicazione ai bilanci relativi agli esercizi finanziari aventi inizio a partire dal 1° gennaio2016.
Massime giurisprudenziali (16)
1Cass. civ. n. 15087/2022
In tema di società di capitali, la riserva costituita, ai sensi dell'art. 2426, comma 1, n. 4, c.c., dalle plusvalenze, derivanti dalla valutazione delle partecipazioni in imprese controllate secondo il criterio del patrimonio netto, ha natura di riserva non distribuibile, basandosi su un valore solo stimato e non ancora realizzato, e può essere utilizzata per la copertura delle perdite solo dopo l'assorbimento di ogni altra riserva distribuibile iscritta in bilancio.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 15087 del 12 maggio 2022)
2Cass. civ. n. 7436/2022
In tema di Irap, la possibilità di ammortizzare il costo del terreno strumentale all'esercizio dell'attività di impresa sussiste alla condizione che rimanga accertato, in concreto, che detto terreno abbia una "vita utile" limitata, nel senso che la sua utilizzazione sia limitata nel tempo ai sensi dell'art. 2426, comma 1, n. 2, c.c., senza che tale condizione possa automaticamente farsi discendere dalla limitatezza nel tempo della vita dei beni su di esso insistenti e utilizzati dall'imprenditore per l'esercizio della propria attività economica.(Cassazione civile, Sez. V, ordinanza n. 7436 del 7 marzo 2022)
3Cass. civ. n. 34398/2019
In tema di determinazione del reddito d'impresa, l'art. 2426 c.c. (nel testo applicabile "ratione temporis"), prevedendo l'estinzione delle spese di impianto e di ampliamento mediante ammortamento annuale "entro un periodo non superiore a cinque anni", individua il quinquennio come periodo massimo di ammortamento, senza prevedere alcun periodo minimo, sicché resta salva la facoltà della società di estinguere le spese stesse in un periodo più breve o anche in un solo anno.(Cassazione civile, Sez. V, sentenza n. 34398 del 23 dicembre 2019)
4Cass. civ. n. 5450/2015
In tema di iscrizione in bilancio dei crediti delle società, ai sensi dell'art. 2425, n. 6, cod. civ. (nel testo anteriore al d.lgs. 9 aprile 1991, n. 127), il criterio legale del "valore presumibile di realizzazione" deve essere esercitato dagli amministratori alla stregua del canone generale della ragionevolezza della valutazione (o svalutazione) operata, con prudente apprezzamento della situazione patrimoniale ed economica del debitore e della sua solvibilità, sicché essi sono tenuti a formulare una prognosi "ex ante" circa il grado di probabilità del futuro adempimento, pieno e tempestivo, del debitore, di modo che il valore nominale dei crediti costituisce soltanto un parametro, da correggere prudenzialmente tenendo conto di tutti i suoi caratteri "e latere debitoris", senza che assuma rilievo quanto attiene alla sfera giuridica del creditore. (Omissis).(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 5450 del 18 marzo 2015)
5Cass. civ. n. 10586/2011
In caso di acquisto di azienda in perdita, il relativo avviamento - configurabile laddove trovi congrua giustificazione l'attesa di profitti futuri (come nella specie, essendo stata acquistata, unitamente all'azienda, l'autorizzazione amministrativa all'esercizio del commercio nello specifico settore) - può essere iscritto dalla società acquirente nell'attivo del bilancio, con conseguente deducibilità dai redditi d'impresa delle corrispondenti quote di ammortamento, ai sensi dell'art. 68 del d.p.r. 22 dicembre 1986, n. 917 (nel testo applicabile "ratione temporis"), anche se, invece di versare il prezzo, si accolli i debiti inerenti all'azienda ceduta, in quanto, a seguito delle modifiche introdotte dall'art. 9 del d.l.vo 9 aprile 1991, n. 127, l'art. 2426, comma 1, n. 6), c.c., consente l'appostazione in bilancio dell'avviamento " se acquisito a titolo oneroso, nei limiti del costo per esso sostenuto", a prescindere, quindi, dalle forme con le quali lo schema negoziale viene a rivestire tale carattere.(Cassazione civile, Sez. V, sentenza n. 10586 del 13 maggio 2011)
6Cass. civ. n. 9218/2011
L'art. 2425, n. 6, c.c. (nella vecchia formulazione), disponendo che, ai fini dell'iscrizione nell'attivo del bilancio di società per azioni, i crediti "devono essere valutati secondo il presumibile valore di realizzazione", non attribuisce agli amministratori una discrezionalità assoluta, ma implica una valutazione fondata sulla situazione concreta, secondo principi di razionalità; ciò preclude l'iscrizione in bilancio non soltanto dei crediti semplicemente sperati, ma, anche dei crediti certi, liquidi ed esigibili, qualora siano di dubbia o difficile esazione, i quali, in tal caso, non devono essere iscritti nel loro intero ammontare, bensì nella minore misura che - secondo un prudente apprezzamento - si presume di poter realizzare.(Cassazione civile, Sez. V, sentenza n. 9218 del 21 aprile 2011)
7Cass. civ. n. 12165/2009
In tema di accertamento dell'IVA, è illegittima la rettifica della dichiarazione annuale presentata dal curatore fallimentare, operata dall'ufficio mediante determinazione induttiva dell'imponibile sulla base del raffronto tra il valore delle rimanenze, indicato in bilancio, ed il valore delle merci, calcolato ai fini della redazione dell'inventario, trattandosi di valori incomparabili in quanto fondati su valutazioni non omogenee: il primo infatti, ai sensi dell'art. 2426, n. 9 c.c., è vincolato al criterio principale del costo, ed è ancorabile al minor valore di realizzo soltanto allorchè questo sia desumibile dall'andamento del mercato, nel rispetto del principio di continuità sancito dall'art. 2423 bis c.c.; il secondo, invece, si basa su una valutazione di pura stima ovvero realizzo economico, compiuta dalla curatela sulle merci giacenti al momento della dichiarazione di fallimento.(Cassazione civile, Sez. V, sentenza n. 12165 del 26 maggio 2009)
8Cass. civ. n. 17033/2008
L'art. 2425 n. 6 c.c. (nella vecchia formulazione), disponendo che, ai fini dell'iscrizione nell'attivo del bilancio di società per azioni, i crediti «devono essere valutati secondo il presumibile valore di realizzazione» non attribuisce agli amministratori una discrezionalità assoluta, ma implica una valutazione fondata sulla situazione concreta, secondo principi di razionalità. (Nella fattispecie, la S.C. confermato la decisione di merito che, nel valutare la responsabilità degli amministratori convenuti in giudizioexart. 149 della legge fall. e 2449 c.c., aveva ritenuto che l'appostamento di un recupero crediti non era fondato su di una seria indagine sull'effettiva esperibilità di un'azione legale).(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 17033 del 23 giugno 2008)
9Cass. civ. n. 13413/2008
In tema di valutazione degli elementi dell'attivo del bilancio di una società per azioni, le «speciali ragioni» di cui all'art. 2425, ultimo comma, c.c. (nel testo antecedente alle modifiche introdotte dal D.L.vo n. 127 del 1991), permettono la deroga agli ordinari criteri di cui ai commi precedenti della citata disposizione e non solo ai criteri massimi di valutazione e trovano giustificazione in peculiari esigenze del caso concreto, tali da rendere inadeguato il valore legale del bene; è pertanto corretta la riduzione delle quote di ammortamento dei beni aziendali operata in ragione della contribuzione degli stessi alla gestione dell'imprese (nella specie, limitata a soli tre mesi l'anno, in considerazione del carattere stagionale dell'attività imprenditoriale), al fine di tener conto del consumo e del deperimento effettivamente verificatisi a causa di tale limitata utilizzazione.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 13413 del 23 maggio 2008)
10Cass. civ. n. 11091/2008
In tema di società, l'adozione, nella redazione del bilancio, di un criterio di valutazione di un cespite patrimoniale diverso da quello utilizzato negli esercizi precedenti senza che la nota integrativa rechi un'adeguata motivazione della deroga consentita dall'art. 2423 bis, comma sesto, c.c. in casi eccezionali si traduce in una violazione del principio di continuità dei valori contabili, e comporta pertanto la nullità del bilancio, attesa l'inderogabilità dei criteri di valutazione dettati dall'art. 2426 c.c., la cui funzione consiste nell'assicurare la trasparenza e la leggibilità del bilancio da parte dei soci e dei terzi. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, la quale, in tema di IVA, aveva ritenuto illegittimo il recupero a tassazione della differenza tra le rimanenze iniziali iscritte nel bilancio di un società in liquidazione e le rimanenze finali risultanti alla data di chiusura dell'esercizio precedente, rilevando che le prime erano state iscritte al costo di acquisto e le seconde al valore di realizzazione, ed escludendo quindi la possibilità di desumere da tale variazione l'esistenza di vendite non fatturate).(Cassazione civile, Sez. V, sentenza n. 11091 del 7 maggio 2008)
11Cass. civ. n. 9950/2008
In tema di bilancio, l'art. 2427 c.c. (applicabileratione temporisnella formulazione anteriore alla novella del D.L.vo n. 127 del 1991) e l'attuale art. 2426, primo comma, n. 6, c.c., consentendo l'iscrizione dell'avviamento derivato, cioè conseguito in caso di acquisto a titolo oneroso e nei limiti del costo per esso sostenuto, non escludono che, se anche il prezzo di cessione di azienda resta il frutto della libera contrattazione delle parti, la sua successiva ripartizione a fini contabili, tra le singole componenti, del corrispettivo unitario versato possa essere sindacata dall'amministrazione finanziaria secondo il criterio della correttezza e veridicità del bilancio; ne consegue che, pur riferendosi l'art. 68, comma 3, del D.P.R. n. 917 del 1986, nella versione temporalmente vigente, all'ammortamento dell'avviamento al relativo valore di libro e non al relativo costo, l'imprenditore cessionario di ramo d'azienda comprensivo di avviamento deve iscrivere quest'ultimo in bilancio al suo valore reale, non potendo inserire poste inesistenti o sopravalutate. (Fattispecie relativa all'acquisto di ramo d'azienda da parte di società incorporata).(Cassazione civile, Sez. V, sentenza n. 9950 del 16 aprile 2008)
12Cass. civ. n. 16388/2007
È illegittima l'iscrizione in bilancio, tra i ricavi della società, di proventi da conferimenti per un ammontare che, alla data di chiusura dell'esercizio di competenza, è incerto ed ipotetico in quanto fondato su una stima suscettibile di essere modificata sulla base di evenienze non dipendenti dalla società. Il rispetto del requisito della chiarezza, riguardante il contenuto informativo del bilancio, mediante la spiegazione, nella relazione degli amministratori, delle ragioni dell'incertezza nella determinazione dei proventi incidenti sui ricavi, non sana il difetto dei requisiti di correttezza e veridicità del bilancio che attengono al risultato economico, ed impongono l'iscrizione di componenti positive del reddito non meramente ipotetiche.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 16388 del 24 luglio 2007)
13Cass. civ. n. 23269/2005
La disposizione, di chiara ispirazione prudenziale, per la quale nella redazione del bilancio di una società per azioni non è consentito iscrivere all'attivo un valore di avviamento se non lo si sia acquistato a titolo oneroso (art. 2426, n. 6, c.c.), trova applicazione anche nella redazione della situazione patrimoniale richiesta dall'art. 2446 c.c. in tema di riduzione del capitale per perdite.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 23269 del 17 novembre 2005)
14Cass. civ. n. 17210/2004
In tema di società per azioni, l'utilità patrimoniale di cui all'art. 2426, primo comma, numero 5, c.c., costituente il presupposto per la capitalizzazione della spesa, tra l'altro, di ampliamento e per la sua iscrizione nell'attivo dello stato patrimoniale, con correlativa imputazione al conto economico del solo costo di ammortamento ripartito in più annualità, non si identifica con il mero vantaggio derivante da un'operazione positiva, da un buon investimento o da un risparmio di spesa, ma deve configurarsi quale ricavo d'impresa direttamente collegato al costo sostenuto in un determinato esercizio e tale da manifestarsi, in termini di utilità economica generata appunto dal costo, anche in anni successivi. Pertanto, l'esborso sopportato da una società per la risoluzione anticipata di un contratto, ritenuto ostativo alla realizzazione di un programma di ampliamento aziendale, non può, anche quando le ragioni della capitalizzazione siano state illustrate dagli amministratori nella relazione di bilancio, essere annoverato tra i costi di ampliamento, ai quali si riferisce la citata disposizione, essendo da escludere che il costo della risoluzione, che pur rappresenti la condizione per l'effettuazione dei costi di ampliamento, sia tale da porsi, in relazione a tale ampliamento, in rapporto di causa ad effetto.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 17210 del 28 agosto 2004)
15Cass. civ. n. 15189/2000
La valutazione delle azioni di società, ai fini della loro iscrizione in bilancio, ai sensi dell'art. 2425, comma quarto c.c. (nel testo previgente al D.L.vo n. 127 del 1991), determina l'illiceità del bilancio e la nullità della relativa delibera di approvazione ogni qual volta gli amministratori, nell'esercizio del potere discrezionale loro attribuito dalla norma, violino il principio di prudenza, operando una valutazione macroscopicamente irragionevole, oppure non abbiano fornito (né vi abbiano provveduto i sindaci nella loro relazione) un'adeguata spiegazione dei criteri cui detta valutazione si è ispirata; il relativo accertamento è rimesso al giudice di merito e, se adeguatamente motivata, non è censurabile in sede di legittimità. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza che aveva dichiarato la nullità della delibera di approvazione del bilancio in cui le azioni di società partecipata erano state iscritte ad un valore significativamente lontano da. quello desumibile dal patrimonio netto e dal valore di mercato).(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 15189 del 24 novembre 2000)
16Cass. civ. n. 9068/2000
I criteri stabiliti dall'art. 2425 c.c. nel testo antecedente alle modifiche introdotte dal D.L.vo n. 127 del 1991, ai fini della valutazione degli elementi attivi del bilancio, costituivano regole generali vincolanti alle quali - giusta l'espressa previsione di cui all'ultimo comma dell'articolo citato — si poteva apportare deroga solo in presenza di «speciali ragioni», e cioè quando fossero subentrate o si fossero verificate circostanze particolari tali da rendere il valore «legale» del tutto inadeguato, e perciò imponenti la rivalutazione al fine di consentire di rilevare l'impresa nella sua dimensione effettiva. Ad un tal riguardo, le suddette circostanze particolari dovevano rivestire il carattere della certezza, stabilità ed attualità (e perciò comportare una modifica sostanziale e concretamente realizzata, e non già meramente futura o possibile) del valore di bilancio, e dovevano essere attinenti al bene e non alla società. Conseguentemente, nel novero delle suddette «speciali ragioni», non poteva essere ricompresa la mera esigenza di coprire perdite di esercizio.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 9068 del 7 luglio 2000)